Con circolare n. 13 del 15 marzo 2017 l’INAIL mette in atto quanto indicato nel Decreto Milleproroghe (Legge n. 19 del 27 febbraio 2017), ovvero la possibilità di accesso al Fondo per le vittime dell’amianto anche per gli eredi di coloro che sono deceduti, a seguito di mesotelioma non professionale, nell’anno 2016. Finora tale facoltà era concessa agli eredi esclusivamente per i decessi avvenuti durante il 2015 (comma 292 dell’art. 1 della Legge n. 208 – Legge di Stabilità 2016 del 28 dicembre 2015).
Considerata la particolarità della casistica, nonché della patologia è bene ricordare che la possibilità di accedere a tale prestazione è prevista a prescindere dal fatto che la persona defunta abbia provveduto in vita alla presentazione della relativa richiesta.
È importante evidenziare che questo tipo di prestazione è rivolta a coloro che risultino affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto oppure per esposizione ambientale comprovata, avvenuta sul territorio nazionale (art. 1, comma 116, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).
Per far valere il proprio diritto gli eredi dovranno presentare la richiesta entro il 31 marzo prossimo, l’istanza redatta su mod. 190/E dovrà essere presentata alla sede INAIL competente per domicilio del richiedente, oppure inviata a mezzo raccomandata a/r. L’importo della prestazione una tantum è confermata nella misura di euro 5.600,00.