Spese per disabili: quando sono deducibili
Prendiamo spunto da questa richiesta pervenuta al Patronato ACLI di Alessandria per chiarire in quali situazioni le spese per le persone disabili sono deducibili:
“Io e mio fratello abbiamo una zia molto anziana ricoverata in un istituto di cura. Stiamo provvedendo in toto al sostenimento delle spese di degenza, e visto che sono abbastanza alte vorremmo sapere se c’è la possibilità di avere un qualche beneficio fiscale.”
Purtroppo in questo caso dobbiamo dare una risposta negativa: i due nipoti, pur facendosi carico delle spese di degenza della zia, non potranno godere della deduzione fiscale che si applica proprio sulle spese mediche relative all’assistenza specifica dei disabili (rigo E25 del modello 730). La deduzione non è applicabile, in quanto gli zii non rientrano nel novero dei parenti per i quali si può godere del beneficio fiscale. Oltretutto, affinché venga applicata la deduzione, è necessario che la persona per cui le spese vengono sostenute sia effettivamente colpita da una disabilità certificata nei termini di legge.
Sono ritenuti “disabili” coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, hanno ottenuto per tali motivi il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. Questo, quindi, è il primo requisito cui fare riferimento.
Per ciò che riguarda poi i parenti, la deduzione sopra citata (del rigo E25), stante la certificazione della disabilità, viene applicata quando le spese vengono sostenute o per se stessi o per i seguenti familiari, anche se non a carico (in pratica gli stessi indicati all’articolo 433 del Codice Civile):
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani (che hanno entrambi i genitori in comune) o unilaterali (che hanno cioè un solo genitore in comune) con precedenza dei germani sugli unilaterali.
In linea generale, nei casi di disabilità, sono deducibili le spese relative:
- all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale qualificato e agli operatori tecnici dedicati all’assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento dell’attività assistenziale;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale addetto all’attività d’animazione.
Se poi, come nel caso dei richiedenti, il paziente è assistito non a casa ma in un istituto di cura, non saranno deducibili tutte le spese, ma solo quelle mediche e paramediche relative all’assistenza specifica. Ciò significa che non potranno essere dedotte le spese relative alla retta di permanenza nell’istituto, che dovranno quindi essere indicate separatamente in fattura.
Il Direttore – Mariano Amico