Le lavoratrici parasubordinate godono della stessa tutela della maternità prevista per le dipendenti. Le lavoratrici madri iscritte alla Gestione separata Inps sono tenute, infatti, durante il periodo della gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino ad astenersi dall’attività lavorativa. Destinatarie della tutela sono le lavoratrici che versano i contributi nella Gestione separata, non iscritte ad altra forma previdenziale e non titolari di pensione. In particolare, vi rientrano:
- le lavoratrici a progetto e le categorie assimilate (collaboratrici coordinate e continuative, amministratrici, revisore di società, venditrici porta a porta eccetera);
- le associate in partecipazione;
- le libere professioniste non iscritte a una cassa professionale.
La legge vieta ai committenti e agli associanti in partecipazione di adibire al lavoro la lavoratrice nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi a quella effettiva, salvo che l’interessata non chieda la flessibilità del congedo (un mese prima e quattro dopo). Per le libere professioniste l’effettiva astensione dal lavoro è condizione indispensabile per il diritto all’indennità.
Il concedo di maternità è previsto anche in caso di adozione e affidamento dalla data di effettivo ingresso del minore in famiglia. È riconosciuta poi la maternità anticipata per i casi di gravidanza a rischio previsti dalla norma, previa autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.
Il Direttore – Mariano Amico