Pagamento Ticket in base alla fascia di reddito: ecco cosa cambia

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ticket1A partire dal 1° luglio entra in vigore un nuovo sistema dematerializzato della sanità, che introduce, tra le altre novità, la prescrizione farmaceutica digitale. Ciò comporterà che la fascia di reddito di appartenenza (attribuita dal Ministero delle Finanze sulla base della dichiarazione dei redditi) comparirà in automatico sulla ricetta: non si potranno effettuare modifiche o inserimenti da parte del medico o del farmacista.

Fino al 30 giugno il pagamento del ticket secondo la fascia di reddito potrà avvenire sia tramite attestazione da parte del medico prescrittore (che la rileva dai dati presenti nel Sistema Tessera Sanitaria), sia con autocertificazione dell’assistito al momento della prenotazione (presso il CUP) o al momento del ritiro del farmaco (presso la farmacia).

Ma dal 1 luglio le cose cambieranno perché quando il medico stamperà una ricetta su questa verrà stampata in automatico la fascia di reddito di appartenenza e non sarà possibile modificarla o inserirla ex-novo. Tutti i dati relativi alle esenzioni per patologia e per reddito sono raccolti nell’anagrafe del Sistema Tessera Sanitaria, qualora il cittadino non risulti o i suoi dati non siano archiviati correttamente nell’anagrafe del sistema TS, la compartecipazione alla spesa sanitaria sarà automaticamente la più alta, fintanto che non avrà provveduto a comunicarli e modificarli tramite autocertificazione. Anche nel caso in cui la fascia di reddito risulti diversa da quella attuale, l’interessato dovrà provvedere all’autocertificazione.

E’ quindi importante che i cittadini si informino subito presso la propria ASL, e comunque entro il 30 giugno, della propria presenza nell’anagrafe del Sistema TS e nel caso di assenza o di errata attribuzione della fascia di reddito è importante autocertificarsi tempestivamente.

Le informazioni nel Sistema TS relative alla fascia di reddito e all’eventuale diritto all’esenzione vengono aggiornate al 31 marzo di ogni anno, il certificato rilasciato dalle ASL ai cittadini aventi diritto avrà validità dal momento del rilascio fino al 31 marzo dell’anno successivo. Non dovranno presentare l’autocertificazione gli esenti totali per reddito, né chi fa parte di un nucleo familiare con reddito complessivo superiore a 100mila euro in quanto tenuto al pagamento del ticket nella quota massima.

Quest’anno la Regione Piemonte ha prorogato sino al 31 marzo 2015, per evitare disagi agli utenti, la validità dei certificati di esenzione per reddito, già rilasciati dalle aziende sanitarie regionali. La proroga riguarda tutti i cittadini per i quali non sono variate le condizioni previste dalla legge per usufruire dell’esenzione per reddito.

Solo i cittadini in possesso del certificato di esenzione con il codice E02, (disoccupati e lavoratori in mobilità), dovranno recarsi alla propria ASL di riferimento per l’eventuale rinnovo del certificato. Considerata l’estrema variabilità della condizione, la proroga non è automatica.

Le esenzioni per reddito e di conseguenza i cittadini interessati sono:

  • E01: cittadini con meno di 6 o più di 65 anni, con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;
  • E02: disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.
  • E03: cittadini titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;
  • E04: cittadini titolari, o a carico di altro soggetto titolare, di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
  • E05 (esenzione ticket sui farmaci): cittadini residenti in Piemonte di età compresa tra i 6 e i 65 anni, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all’anno precedente inferiore a 36.151,98 euro.

La Regione Piemonte ha confermato anche la validità delle esenzioni codice E05 (ticket sui farmaci) fino al 31 marzo 2015. Soltanto chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi nel 2013, non ha già un’esenzione per reddito e ha i requisiti per beneficiare dell’esenzione sui farmaci, deve recarsi presso gli sportelli dell’ASL per autocertificare la propria posizione reddituale e ottenere il rilascio del certificato di esenzione, che sarà valido fino al 31 marzo 2015. In base alla normativa regionale sono valide per l’esenzione dal ticket farmaceutico, vale a dire la quota fissa di 2 euro per ogni confezione di farmaco e/o 4 euro per ricetta, anche tutte le esenzioni per reddito (codici: E01, E02, E03, E04) e, nello stesso modo, continuano a essere valide tutte le altre forme di esenzione totale o parziale dalla spesa farmaceutica, attualmente in vigore, come quelle rilasciate agli invalidi o per patologia

Il Direttore – Mariano Amico

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