Un’importante novità contenuta nell’art. 11, comma 2, del DL 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella L. 23 giugno 2014 n. 89, è che dal prossimo 1 ottobre 2014 tutti i modelli F24 contenenti compensazioni dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli agenti della riscossione.
Le nuove disposizioni fanno riferimento alla presenza “oggettiva” di compensazioni nel modello F24, senza distinzioni tra categorie di contribuenti. I nuovi vincoli sono destinati a interessare soprattutto i contribuenti non titolari di partita IVA.
I contribuenti non titolari di partita IVA non potranno quindi più presentare i modelli F24 “a zero” né in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione né in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste.
Diventerà quindi obbligatorio per TUTTI l’utilizzo dei seguenti servizi telematici:
- “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;
- “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;
- “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati a Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario
Dal 1 gennaio 2007 i soggetti titolari di partita IVA sono già tenuti a effettuare i versamenti e le compensazioni con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari (art. 37 comma 49 del DL 223/2006), fermi restando i vincoli introdotti dal DL 78/2009 in relazione alla compensazione dei crediti IVA. A seguito del DL 66/2014, tutti i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la presentazione dei modelli F24 “a zero” unicamente mediante i suddetti servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate si applicherà anche in relazione alla compensazione di crediti diversi dai crediti IVA, oppure di crediti IVA (annuali o trimestrali) non superiori a 5.000 euro annui, per i quali è invece attualmente possibile utilizzare i sistemi di home/remote banking.
Il Direttore – Mariano Amico