Disoccupazione involontaria: intervengono Aspi e mini-Aspi
Dal 2013 sono in vigore le nuove prestazioni a sostegno del reddito, Aspi e mini-Aspi, le due indennità contro la disoccupazione involontaria previste dalla Legge di riforma Fornero che hanno sostituito le precedenti prestazioni di disoccupazione.
Destinatari dell’Aspi sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, il personale artistico, teatrale e cinematografico e i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato. Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli per i quali si applica la specifica normativa sulla disoccupazione agricola.
Per l’indennità Aspi occorre far valere gli stessi requisiti richiesti per la disoccupazione ordinaria non agricola:
- almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro;
- almeno 52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei due anni precedenti la data di licenziamento.
Il lavoratore, poi, deve trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, non aver cessato cioè il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale del rapporto e mantenere lo status di disoccupato. Fanno eccezioni le dimissioni per giusta causa e le risoluzioni consensuali derivanti da procedura conciliativa attivata presso la Direzione territoriale del lavoro.
L’Aspi è calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi due anni rapportate a mese ed è pari al 75% della retribuzione di riferimento se questa è uguale o inferiore a un importo fissato, per il 2014, in 1.192,98. L’indennità mensile erogata non potrà comunque superare un tetto massimo pari al massimale previsto per la cassa integrazione (1.165,58 euro per il 2014). Dopo i primi sei mesi di fruizione l’indennità è ridotta del 15% e dopo il dodicesimo mese di un ulteriore 15%.
Dall’anno 2016, a regime, l’indennità spetta per 12 mesi ai lavoratori con meno di 55 anni e per 18 mesi a quelli con un’età pari o superiore a 55 anni (nel limite comunque del numero di settimane di contribuzione versate nei due anni precedenti). Durante il periodo transitorio 2013/2015 la durata massima dell’Aspi varia in base all’età del lavoratore (vedere tabella allegata). I periodi di fruizione sono coperti da contribuzione figurativa.
Il Direttore – Mariano Amico