Patente di guida speciale: ecco cosa cambia
Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada c’è una novità in materia di semplificazione burocratica per chi, soffrendo di una patologia particolare, è titolare di una patente speciale. In pratica non sarà più necessario che la persona titolare di patente speciale si sottoponga nuovamente alla valutazione della Commissione medica, lasciando al singolo medico la possibilità di accertare la condizione patologica. Tale misura fa parte del pacchetto di semplificazioni che porteranno a un risparmio di tempo e fatica.
Se il titolare di patente speciale (o candidato alla patente di guida) è portatore di una disabilità stabilizzata (ad esempio una paraplegia dovuta a un trauma midollare, una malformazione congenita a un arto superiore, l’amputazione di un arto dovuta a un infortunio sul lavoro), una volta ottenuta la patente speciale con la prescrizione dei relativi adattamenti al veicolo da parte della Commissione Medica Locale, non sarà più obbligato a ritornare presso la suddetta Commissione per le conferme di validità e avrà una patente con validità di Legge in rapporto alla sua età (dieci anni fino a 50 anni, 5 anni fino a 70, ecc.). A decidere se la disabilità è stabilizzata o meno è la Commissione Medica.
Alla scadenza, per il rinnovo, l’interessato potrà recarsi presso un qualunque medico autorizzato a rilasciare certificazioni di idoneità alla guida. Tali medici sono specificamente individuati dal Codice della Strada, dotati di una matricola personale in quanto in possesso di determinati requisiti. Non si tratta quindi di specialisti qualsiasi.
Paradossalmente, allo stato attuale, questo non è possibile per le persone sordomute, sebbene siano portatori di disabilità assolutamente stabilizzata. Pertanto, fino a che il Ministero dei Trasporti non apporterà le necessarie correzioni alla procedura informatica di conferma della patente, le persone sordomute continueranno ad avere una patente speciale di validità massima 5 anni e dovranno essere valutati ogni volta dalla Commissione.
Se invece si tratta di una disabilità progressiva o potenzialmente progressiva (ad esempio: sclerosi multipla, morbo di Parkinson, miodistrofie, malattie degenerative del sistema nervoso centrale, ecc.) la persona sarà comunque tenuto a farsi visitare presso la Commissione e avrà una patente con validità determinata dalla Commissione stessa.
La patente di guida speciale non potrà essere rilasciata a coloro che sono affetti da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore. L’accertamento è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale.
Il Direttore – Mariano Amico