Lo scorso 10 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio u.s. che rende esecutivo l’art.1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n.190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno: stiamo parlando del Bonus Bebè 2015.
Il Bonus Bebè è un assegno di importo pari a 960,00 euro annui per ciascun figlio, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, l’assegno sarà corrisposto fino al compimento del terzo anno di età e dal terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Tale bonus può essere richiesto da: cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea e stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Per i nuclei familiari con Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 7.000,00 euro annui, l’importo annuo dell’assegno sarà pari a 1.920,00 euro.
Il Bonus Bebè può essere richiesto da un genitore residente in Italia e convivente con il figlio a condizione che il nucleo familiare, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, abbia un Isee non superiore a 25.000,00 euro annui.
La domanda per richiedere il Bonus Bebè si deve presentare all’Inps soltanto in modalità telematica. Se si è in possesso del codice Pin la domanda si potrà compilare dal profilo online dell’utente altrimenti ci si potrà rivolgere ai Patronati o ai Caf (Centri di Assistenza Fiscale) che prenderanno in carico la domanda inviandola all’Inps. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o l’entrata in famiglia del bambino e, dopo averla ricevuta, l’Inps, provvederà a verificare se si posseggono tutti i requisiti. In tal caso, la domanda ha effetto dalla data di nascita del bambino e non si perde nessuna mensilità. Se invece la richiesta viene inoltrata dopo 90 giorni dalla nascita, il Bonus Bebè decorrerà solo a partire da tale data. Per i figli nati dopo il 1 gennaio 2015, ma prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo (ovvero 10 aprile 2015), i 90 giorni partono da quest’ultima data cosicché nessuna mensilità andrà persa.
Il Bonus Bebè dura tre anni, ma la domanda va presentata una volta sola, per il primo anno, mentre per il secondo e il terzo anno sarà sufficiente rinnovare l’Isee. Se nel frattempo la famiglia perde i requisiti richiesti dalla legge per l’accesso al bonus (i casi sono: decesso del figlio, revoca dell’adozione, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento del figlio a terzi e affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda), l’Inps ne sospende l’erogazione.
Il Direttore – Mariano Amico