Che cosa è la DIS-COLL?

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inps1_2388344_682632Con l’entrata in vigore del Jobs Act (legge n. 183/2014) vi è stato un riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria e in materia di ricollocazione dei lavoratori. Il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 ha introdotto la DIS-COLL che è la nuova prestazione di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Tale prestazione è riconosciuta come misura sperimentale valida solo per l’anno 2015, salvo poi eventuali proroghe per gli anni successivi. Adesso proviamo a fare un po’ di chiarezza e capire chi e come può richiedere la DIS-COLL.

Chi può richiederla: i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata gestita dall’Inps; possono richiederla anche i lavoratori con contratto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione. Questi lavoratori devono aver perso il lavoro tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015. Per comprovare il proprio status di disoccupato, il richiedente deve prima presentarsi al Centro per l’Impiego, per dichiarare l’attività lavorativa appena cessata e la disponibilità a trovare lavoro. In più, i lavoratori devono aver versato almeno tre mesi di contributi a partire dal 1 gennaio 2014, di cui una mensilità nel 2015; questo requisito sarà soddisfatto anche con un mese di lavoro che abbia generato un reddito pari ad almeno 647,83 euro. La Dis-COLL sostituisce l’indennità una tantum prevista dalla legge Fornero: le domande legate a questo ammortizzatore presentate tra l’1 gennaio e il 27 aprile 2015 (che fanno riferimento a una perdita di lavoro nell’anno in corso) saranno gestite come richieste DIS-COLL: Sono esclusi, quindi non possono richiederla: gli amministratori, i sindaci, i titolari di partita IVA, i liberi professionisti senza albo e cassa professionale, i collaboratori occasionali, i pensionati, gli stagisti, assegnisti di ricerca e borsisti.

Come presentare la domanda: la richiesta deve essere presentata entro 68 giorni dalla perdita del lavoro; per le perdite comprese tra il 1 gennaio e il 27 aprile il termine dei 68 giorni scatta dal 27 aprile (giorno in cui è stata pubblicata la circolare Inps). La domanda dovrà essere presentata per via telematica attraverso il sito dell’Inps.

A quanto ammonta l’assegno: l’importo della DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile del beneficiario, nel caso in cui la cifra non superi i 1.195 euro. In caso contrario, a questa somma andrà aggiunta una quota pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e i 1.195 euro. Comunque l’assegno non potrà superare i 1.300,00 euro mensili e a partire dalla quarta mensilità l’importo si riduce del 3% ogni mese.

Quanto è la durata della DIS-COLL: tale prestazione dura per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione a partire dal 1 gennaio 2014; nel conteggio non si calcolano i periodi che hanno già generato erogazioni dell’indennità. La DIS-COLL non può essere versata per più di sei mesi. La prestazione spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro questo periodo o dal giorno successivo alla richiesta. Per non perdere il diritto a percepire la DIS-COLL i lavoratori dovranno partecipare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego, in caso contrario l’erogazione dell’assegno sarà interrotta. La prestazione sarà bloccata anche nel caso in cui il beneficiario trovi lavoro, dia inizio a un’attività autonoma o raggiunga i requisiti per andare in pensione.

Il Direttore – Mariano Amico

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