Per effetto del Decreto n. 159/2013, dal 1 gennaio è in vigore la nuova modalità di calcolo per l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), questo strumento viene usato per stabilire quali cittadini e famiglie hanno diritto a sconti, agevolazioni fiscali e tariffarie, detrazioni, esenzioni, benefici assistenziali sulle varie prestazioni offerte dagli Enti Pubblici. Per richiedere il calcolo dell’ISEE bisogna compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) nella quale dovranno essere dichiarati tutti i redditi compresi: carte prepagate, carte conto, voucher, borse di studio, rendite Inail, pensioni estere, pensioni Svizzere, contributi affitto dei comuni in quanto tutto fa reddito.
Però il nuovo ISEE danneggia i nuclei familiari con persone disabili perché tra le voci del “reddito” prevede di includere anche i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche” (art. 4, comma 2, lett. f, del dpcm n. 159/2013); adesso, a differenza del passato, tra le “spese e franchigia” da sottrarre al reddito vi sono le seguenti franchigie:
- persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
- persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
- persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni (articolo 4, comma 4, lett. d, n. 1, 2 e 3 del dpcm n. 159/2013).
A metà febbraio, tre sentenze del Tar del Lazio hanno contestato i criteri di reddito adottati e le franchigie per le famiglie con disabili, tali sentenze non hanno ancora avuto rilevanza pratica. Il Tar ha annullato le seguenti norme del decreto n. 159/2013:
- articolo 4, comma 2, lettera f): stabilisce che nel reddito di ciascun componente si considerano anche i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche”. In base alle sentenze del Tar, tali voci non vanno più incluse.
- articolo 4, comma 4, lettera d), n. 1), 2) e 3): anche questa norma interessa i nuclei familiari con disabili poiché riconosce franchigie da 4mila a 9mila500 euro in base al tipo di disabilità (media, grave, non autosufficienza) e all’età (minorenne o meno) del disabile. Il Tar ha annullato la disposizione “nella parte in cui prevede indistintamente un incremento delle franchigie per i soli minorenni”. Ciò vuol dire che il Tar ha rilevato un’ingiustificata disparità di trattamento tra disabili “maggiorenni” e “minorenni”. Si legge “non è dato comprendere per quale ragione le detrazioni previste all’articolo in oggetto siano incrementate per i minorenni, non individuandosi una ragione per la quale al compimento della maggiore età, una persona con disabilità, sostenga automaticamente minori spese ed essa correlate. Né è convincente sotto tale profilo la tesi della difesa erariale, secondo cui i minori con disabilità non possono costituire nucleo a sé, gravando l’obbligo del mantenimento in capo ai genitori, e per i maggiorenni è relativamente più facile ridurre sostanzialmente l’ISEE, se non azzerarlo, potendosi non considerare il reddito dei genitori”. Il Tar ha rilevato la “disparità”, ma non ha potuto stabilire se si devono applicare a tutti i disabili, sia ai maggiorenni che ai minorenni, le misure inferiori o superiori delle franchigie, in quanto ciò dovrà farlo il Legislatore.
A tutt’oggi il nuovo ISEE per i nuclei familiari con persone disabili è in stallo: è necessario un intervento normativo per poter rimuovere il blocco che si è creato e non vi è stato neppure un intervento normativo a livello amministrativo. Si è in attesa di una soluzione a tutto ciò ma l’aspetto drammatico della vicenda è che le famiglie con persone disabili corrono il rischio di restare fuori da provvidenze, prestazioni e servizi.
Il Direttore – Mariano Amico