Pensionati e la cessione del quinto
I pensionati hanno la possibilità di contrarre con banche e intermediari finanziari prestiti pluriennali da estinguersi mediante la cessione di una quota della propria pensione: ciò significa che a fronte della stipula di un apposito contratto di finanziamento, sarà l’Inps (o altro ente previdenziale che eroghi la prestazione) a trattenere dalla pensione la quota ceduta e a girarla, per conto del pensionato, al soggetto creditore secondo le modalità concordate tra le parti nel rispetto della normativa vigente.
Chi può erogare questa particolare forma di prestito? Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art.106 del Testo Unico Bancario, Questi soggetti devono aver sottoscritto la convenzione con cui si impegnano nei confronti dell’Inps all’osservanza delle disposizioni per la cessione del quinto e alle relative istruzioni emanate dallo stesso Istituto. In base alla convenzione l’Inps deve verificare preliminarmente il possesso da parte del soggetto finanziatore dei requisiti richiesti dalla legge, dandone comunicazione al pensionato in caso negativo.
Come si calcola la quota cedibile? Il calcolo della quota deve essere effettuato per “soggetto” e non per “pensione”: ciò significa che, in caso di pensionati titolari di più pensioni, la quota massima cedibile e la salvaguardia del trattamento minimo dovranno essere determinati sull’importo complessivo dei trattamenti. La quota cedibile è pari a un quinto della pensione, calcolato al netto delle ritenute fiscali, nonché di eventuali ritenute previdenziali o per altri debiti preesistenti. L’importo così determinato deve essere tale che, se sottratto al valore della pensione al netto delle ritenute, garantisca un importo della pensione in pagamento pari o superiore al trattamento minimo.
Quali sono i tassi di interesse applicati al finanziamento? Al fine di garantire ai pensionati migliori condizioni di accesso al credito, con la sottoscrizione della convenzione, gli intermediari finanziari si impegnano a erogare i prestiti applicando condizioni uguali o migliorative rispetto ai tassi annui effettivi globali (TEAG) – comprensivi di tutti i costi relativi al finanziamento – previsti nella stessa convenzione (Tasso soglia). Questi tassi convenzionali sono oggetto di aggiornamento sulla base della rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi effettuato dalla Banca d’Italia alle date del 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ogni anno.
Quali sono i trattamenti cedibili? Il legislatore ha limitato tale possibilità ai soli trattamenti di natura previdenziale: l’opportunità di accedere a un finanziamento dietro cessione di un quinto della pensione è riconosciuta ai soli titolari di prestazioni riconosciute ed erogate sulla base della contribuzione versata.
Quali trattamenti sono esclusi? Non possono essere ceduti i seguenti trattamenti:
- le pensioni e assegni sociali;
- i trattamenti di invalidità civile;
- l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa riconosciuto ai pensionati per inabilità di cui all’art. 5 della Legge 222/1984.
- gli assegni straordinari di sostengo al reddito (cat. VOCRED, VOCOOP, VOESO);
- le pensioni a carico degli enti creditizi (CAT. VOBANC, IOBANC, SOBANC).
- gli assegni al nucleo familiare, in quanto il soggetto creditore non è il solo pensionato ma il nucleo familiare di appartenenza;
- le pensioni ai superstiti, nella sola ipotesi che siano in pagamento delle quote di contitolarità.
Per riassumere il prestito contro cessione del quinto segue questi principi generali:
- l’importo della trattenuta non può in nessun caso essere superiore a un quinto della pensione, calcolato al netto delle trattenute fiscali ed eventualmente di quelle previdenziali o per altri debiti in corso;
- l’importo della pensione disponibile per il titolare, decurtata della quota ceduta, non deve essere inferiore al trattamento minimo (salvaguardia del trattamento minimo);
- la durata del finanziamento non può eccedere i dieci anni;
- i prestiti devono essere coperti da un’apposita assicurazione della vita che garantisca il recupero del credito residuo in caso di decesso del pensionato prima della scadenza del finanziamento.
Il Direttore – Mariano Amico