Rapporto di lavoro da full-time a part-time

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Con il “Testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni” – Decreto Legislativo n. 81/2015 (vigente al 25 giugno in attuazione del Jobs Act) – sono state attuate alcune disposizioni che estendono il diritto già previsto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno (full-time) in lavoro a tempo parziale (part-time) dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, anche a coloro che sono affetti da “gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti”.

È importante evidenziare che con questo Decreto viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale ai familiari lavoratori in presenza non solo di patologie oncologiche ma anche di “gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti” riguardanti il coniuge, i figli o i genitori; nonché a coloro che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, disabile grave, con necessità di assistenza continua; ai genitori con figli conviventi portatori di handicap o minori di 13 anni.

Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale ha il diritto di richiedere di trasformare nuovamente il suo rapporto di lavoro a tempo pieno. I lavoratori il cui rapporto sia stato trasformato in tempo parziale hanno “diritto di precedenza” nelle assunzioni con contratto a tempo pieno. Si precisa che il “diritto” o la “priorità”, ora riproposti dal Decreto con l’estensione a gravi malattie, erano già contenuti in precedenti norme.

Il Decreto, infine, prevede che il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale (ex astensione facoltativa) la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento.

Per ulteriore precisazione si rammenta che il lavoro a tempo parziale è un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, caratterizzato dallo svolgimento di attività per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore rispetto a quello normale previsto dalla legge e dalla contrattazione per i lavoratori a tempo pieno. Le diverse tipologie di part-time sono:

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale: se la riduzione dell’orario di lavoro rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
  • Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale: se l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
  • Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto: se si svolge secondo una combinazione delle regole del part-time orizzontale con quello verticale.

Naturalmente il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e nel contratto di lavoro deve essere contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

Il Direttore – Mariano Amico

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