E’ detraibile l’affitto dello studente fuori sede?

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Con l’inizio dell’anno accademico universitario e i figli che studiano fuori sede ci si inizia a informare e preoccupare su come ci si dovrà comportare per l’affitto di un appartamento e se tale spesa sarà detraibile fiscalmente: proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Il contratto di affitto dell’appartamento deve essere redatto ai sensi della legge 431/98 e intestato allo studente, a un genitore oppure a entrambi i genitori. Considerando però che è un contratto per studente fuori sede, la condizione, ai fini della detraibilità, è che l’immobile in affitto sia situato nello stesso comune in cui ha sede l’università (o in uno dei comuni limitrofi). Esso inoltre deve essere distante almeno 100 Km dal comune di residenza e deve trovarsi in una diversa provincia.

Una delle domande che spesso ricorrono riguarda proprio il calcolo di questa distanza, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 2008 indica che “al fine di verificare il rispetto del primo requisito è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri”.

Un altro aspetto da valutare è il limite complessivo di spesa soggetto a detrazione, vale a dire 2.633,00 euro. La detrazione viene applicata nella misura del 19% entro quel limite, che in sostanza è da intendersi come la soglia complessiva di spesa effettuata nell’arco dei 12 mesi, e ciò vale anche “nell’ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio”:

in caso, di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio fuori sede, dovendosi presumere che la spesa sia stata ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetterà a entrambi nel limite massimo di 1.316,50 euro. Come nel caso in cui i genitori abbiano rispettivamente provveduto alle spese per due distinti contratti di locazione intestati ad altrettanti figli (il padre per il figlio A e la madre per il figlio B): la detrazione del 19% verrà così applicata a entrambi entro la soglia massima di una spesa pari a 1.316,50 euro.

Si potranno dedurre anche le spese di affitto per i figli che studiano all’estero in quanto il Governo Monti con la legge 217/2011 (articolo 16) ha esteso il beneficio anche sui canoni pagati per i figli all’estero (nei paesi Ue). Tra l’altro è la stessa Agenzia delle Entrate che lo certifica nella guida fiscale sulle locazioni scrivendo appunto che “a partire dal 2012, la detrazione spetta anche per i canoni derivanti da contratti stipulati dagli studenti fuori sede iscritti a corsi di laurea presso università estere, con sede presso uno Stato dell’Unione europea o in uno dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo”. La detrazione viene applicata con gli stessi criteri validi per contratti stipulati in Italia,

Il Direttore – Mariano Amico

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