Con circolare n. 76 del 6 novembre scorso, l’Inail fornisce le prime indicazioni circa l’estensione delle prestazioni erogate del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale. La legge di stabilità 2015 all’art 1, c. 116, L 190/2014 ha previsto – per il triennio 2015/2017 – l’estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto (istituito dalla Finanziaria 2008 e regolamentato con decreto interministeriale n. 30 del 12/01/2011) ai malati di mesotelioma non riconducibile a esposizione professionale all’amianto, nel limite massimo di spesa di euro 28.783.164,004.
Si tratta di una prestazione una-tantum, di importo fisso pari ad € 5.600,00, che l’Inail erogherà ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare in riferimento lavoratori adibiti nella lavorazione dell’amianto, oppure per esposizione ambientale comprovata:
- Nel primo caso sarà necessario dimostrare che la persona richiedente abbia convissuto con un lavoratore adibito ad attività che lo esponevano all’amianto. Sia la lavorazione che il periodo di convivenza devono essere avvenute in Italia. Il richiedente, oltre a fornire i riferimenti del lavoratore e dell’azienda, dovrà indicare anche il periodo di esposizione lavorativa alle fibre di amianto.
- Nella seconda eventualità, in considerazione del fatto che in Italia nel passato si è fatto largo uso di tale sostanza (insediamenti produttivi, edifici, macchinari, ecc), la prova dell’esposizione ambientale sarà data dalla dimostrazione dell’assenza delle altre cause, vale a dire la mancata esposizione professionale e familiare secondo le indicazioni di cui sopra. Anche in questo caso il richiedente dovrà dimostrare il periodo di residenza sul territorio nazionale, compatibile con l’insorgenza della patologia medesima, l’indicazione della residenza, oltre a fornire tutte le informazioni conosciute rispetto ad esposizione a fibre di amianto (ad esempio l’indicazione della presenza di altri soggetti con la medesima patologia).
La domanda per l’accesso alla prestazione deve essere presentata presso la sede Inail territorialmente competente, tramite la presentazione dell’apposito modello corredata della certificazione medica riguardante la patologia.
E’ necessario tenere in considerazione che il diritto è esercitabile solo dal 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 e pertanto, nell’ipotesi di decesso del beneficiario avvenuto successivamente alla predetta data, la prestazione una tantum potrà essere corrisposta agli eredi, solo nel caso in cui il de cujus (il familiare ammalato) abbia comunque presentato l’istanza prima della morte.
Il Direttore – Mariano Amico