Nel disciplinare il diritto alla nuova indennità di disoccupazione Naspi, la legge ha introdotto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo da far valere nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro; nel caso di un contratto part-time, ad esempio di una collaboratrice domestica, l’Inps come conteggia le giornate di lavoro?
Il contratto part-time che è di semplice verifica per la generalità dei lavoratori dipendenti, è difficilmente riscontrabile per i lavoratori domestici, in quanto per loro i datori di lavoro comunicano all’Inps le ore lavorate nel corso della settimana e non le giornate di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per superare questa difficoltà l’Inps aveva introdotto un meccanismo convenzionale in base al quale il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo deve intendersi soddisfatto quando il lavoratore nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione faccia valere almeno 5 settimane di contribuzione.
Secondo una prima interpretazione più restrittiva con una circolare pubblicata nel mese di luglio 2015, l’Inps aveva precisato che il requisito contributivo delle 5 settimane dovesse essere perfezionato garantendo comunque un minimo di almeno 24 ore per ciascuna delle 5 settimane.
Recentemente l’Inps ha rivisto la propria posizione e ha chiarito che la contribuzione da lavoratore domestico debba essere valutata con gli stessi criteri utilizzati per l’accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche. Pertanto il requisito delle 5 settimane nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro potrà considerarsi raggiunto a prescindere dal numero di ore lavorate durante la singola settimana.
Il Direttore – Mariano Amico