Prima della riforma Fornero del 2011, si poteva accedere alla pensione con calcolo legato esclusivamente all’età anagrafica, la cosiddetta pensione di vecchiaia, oppure a una combinazione di età anagrafica e anzianità contributiva detta pensione di anzianità. Con la Legge 214 del 2011 le pensioni di anzianità sono state abolite, anche se è ancora possibile andare in pensione prima dell’età se si accetta una decurtazione dell’importo mensile. Con la stessa Legge 214 sono state cancellate le finestre d’uscita “Legge 247 del 2007” e le finestre mobili “Legge 122 del 2010” ma solo per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011. In base agli incrementi della speranza di vita tra il 2016 e il 2018 gli uomini andranno in pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi diversa, invece è l’età fissata per le donne varia (vedere tabella).
Uomini | Donne | |
Lavoro dipendente pubblico | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi |
Lavoro dipendente privato | 66 anni e 7 mesi | 65 anni e 7 mesi |
Lavoro autonomo | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 1 mese |
Dal 2018, diventerà gradualmente per tutti (uomini e donne) 66 anni e 7 mesi, senza distinzione di sesso o di ambito lavorativo. Poi ci sarà un adeguamento nel 2019 e ulteriori aggiornamenti ogni due anni, in base alle variazioni della speranza di vita rilevate dall’ISTAT. Chi ha cominciato nei primi anni ’70 a lavorare, potrà andare in pensione prima dell’età sopra indicata ma alle seguenti condizioni: le donne, se hanno maturato 41 anni e mezzo di contributi versati; gli uomini, se hanno maturato 42 anni e 6 mesi di contributi versati. In tal caso, però, c’è una penalizzazione del 2% per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti di “vecchiaia”.
Con la Legge di Stabilità 2016 è stata invece prolungata a tutto il 2016, come misura di salvaguardia la cosiddetta “Opzione Domma”. Potranno andare in pensione le donne che maturano i requisiti necessari (57 anni di età o 58 per le lavoratrici autonome e 35 di contribuzione) entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, scegliendo l’applicazione del solo metodo contributivo per il calcolo dell’assegno mensile.
Inoltre possono ritirarsi dal lavoro a 64 anni:
- i lavoratori del settore privato in possesso di 35 anni di contribuzione che con le vecchie regole avrebbero maturato i requisiti di anzianità con il sistema delle “quote” entro il 31 dicembre 2012, praticamente i nati nel 1950-1952:
- le lavoratrici del settore privato che hanno maturato 60 anni di età e 20 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012.
Mentre per chi lo vorrà, si potrà lavorare anche dopo aver maturato i requisiti di vecchiaia, fino all’età di 70 anni. In tal caso, l’importo della pensione aumenta, essendo applicato il coefficiente di trasformazione che tiene conto dell’età.
Il Direttore – Mariano Amico