Nuovi coefficienti per calcolo pensioni
Dallo scorso 1 gennaio 2016 sono in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione per calcolare le pensioni con il sistema contributivo, che era stato introdotto dalla riforma Dini del 1995, questi nuovi coefficienti rimarranno in vigore fino al 31/12/2018. I coefficienti di trasformazione consentono di determinare l’importo del trattamento pensionistico tenendo conto dell’aspettativa di vita della persona al momento del pensionamento.
L’importo della pensione annua si ottiene applicando al montante contributivo del lavoratore (ovvero la somma dei contributi accantonati nella vita lavorativa, rivalutati sulla base della crescita del PIL), il coefficiente di trasformazione legato all’età anagrafica alla data di decorrenza della pensione.
Per esempio, se un lavoratore decide di andare in pensione a 65 anni dopo aver maturato un montante di 200mila euro la sua pensione annua sarà calcolata applicando a tale montante il coefficiente corrispondente all’età (a 65 anni corrisponde il coefficiente 5,326%), dividendo poi il risultato ottenuto per 13 si ottiene l’importo lordo mensile.
Fino al 31 dicembre 2009 sono stati utilizzati i coefficienti fissati dalla Legge Dini che dovevano essere aggiornati ogni 10 anni tenendo conto dell’andamento delle aspettative di vita. Per effetto della Legge 247/2007 la prima modifica è intervenuta nel 2010, tale legge prevedeva che le revisioni future avvenissero su base triennale e non più decennale. Poi secondo quanto stabilito dalla Riforma Monti-Fornero il successivo aggiornamento si è avuto per il triennio 2013/2015 e da tale aggiornamento è stato stabilito che i coefficienti sono stati estesi anche per età tra i 66 e i 70 anni.
Come già precisato i nuovi coefficienti saranno applicati alle pensioni liquidate con decorrenza dal 01/01/2016 e rimarranno in vigore fino al 31/12/2018; le prossime revisioni sono previste dal 2019 con cadenza biennale e non più triennale. I nuovi parametri, corretti verso il basso per l’aumentare della durata della vita media, saranno applicati sull’importo complessivo del montante e determineranno un importo pensionistico inferiore per chi andrà in pensione nei prossimi tre anni.
I coefficienti di trasformazione interessano solo la parte della pensione che ricade sotto il regime del calcolo contributivo. Questo vuol dire che sono interessati tutti i lavoratori in quanto a partire dal 01/01/2012 il calcolo contributivo è stato esteso a tutti. Per chi fa valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 l’effetto è abbastanza limitato in quanto la parte contributiva della pensione interessa solo le anzianità maturate dal 2012. Sono maggiormente penalizzati i lavoratori in possesso di un’anzianità inferiore ai 18 anni al 1995 per i quali il calcolo contributivo interessa la quota di pensione maturata dal 01/01/1996, e coloro che hanno iniziato a versare i contributi dopo il 31/12/1995 la cui pensione è calcolata con il calcolo interamente contributivo.
Sono inoltre soggetti al calcolo interamente contributivo i lavoratori: privi di anzianità contributiva prima del 1996; iscritti alla Gestione Separata; che esercitano l’opzione al sistema contributivo; che chiedono la pensione in totalizzazione.
Il Direttore – Mariano Amico