Bonus mobili non è trasferibile agli eredi

image_print

images-2Con Circolare 17/e del 24 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus mobili, pur essendo vincolato al beneficio sugli interventi di ristrutturazione, è una detrazione con regole autonome e per tale motivo non può essere trasferito agli eredi. Questo bonus viene riconosciuto in via esclusiva ai cittadini che risultano già beneficiari della detrazione al 50% per aver effettuato interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo, ricostruzione e/o ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi. Inoltre è previsto che la detrazione venga applicata per l’acquisto di arredo o grandi elettrodomestici esclusivamente destinati all’immobili dove sono stati effettuati i lavori, quindi non deve coincidere solo il beneficiario dei due bonus (50% e mobili) ma anche l’immobile al quale si applicano (sia esso abitazione principale o meno). Ad esempio non è ammesso che un proprietario di due case (casa A e casa B) effettui i lavori con detrazione del 50% nella casa A e richieda poi il bonus mobili per la casa B. In questo caso coinciderebbe solo il proprietario, quindi il beneficiario, ma non l’immobile e il bonus mobili non potrà essere applicato.

Una delle differenze sostanziali che sussistono tra le due agevolazioni, sta proprio nell’impossibilità di trasferire a terzi il bonus mobili qualora non venga goduto dal legittimo beneficiario nell’arco dei 10 anni. Dal 1 gennaio 2012, secondo manovra Salva-Italia di Monti (Dl 201/2011): “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica della stessa unità immobiliare”.

In pratica, qualora nell’atto di vendita fosse specificata, previo accordo con l’acquirente, la volontà di continuare a godere delle quote di detrazione non ancora applicate, il beneficiario continuerà a essergli accordato; ma se al momento della vendita non sarà siglato nessun accordo (non verrà indicato nulla nell’atto ci cessione) la detrazione restante verrà trasferita automaticamente all’acquirente.

In caso di trasferimento per via ereditaria, le eventuali quote residue di detrazione non godute in vita dal de cuius verrebbero trasmesse per intero a un solo erede o a più eredi a condizione però che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile, a prescindere dal fatto che abbiano adibito l’immobile a propria abitazione. Qualora l’erede concedesse l’immobile in comodato gratuito o in locazione a terzi, questa condizione di “detenzione materiale e diretta” non verrebbe a crearsi e non ci sarebbe nemmeno la possibilità di trasferire la detrazione dal de cuius all’erede stesso.

Tutto ciò, però, non si applica per il bonus mobili che, come scrive l’Agenzia delle Entrate, “seppur presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione di dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione. Si ritiene pertanto che in caso di decesso del contribuente non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non possa trasferirsi agli eredi per i rimanenti periodi di imposta”.

Il Direttore – Mariano Amico

Condividi

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *