Scade il 30 aprile, per chi vorrà valersi della raccomandata tradizionale, e il 10 maggio, per chi invece preferisce la modalità telematica, il termine per l’invio dell’autocertificazione per non pagare il canone Rai. Autocertificazione che andrà inviata all’Agenzia delle Entrate. Saranno tenuti a inviare l’autocertificazione – a meno che non vogliano pagare il canone Rai – i seguenti soggetti:
- coloro che non posseggono (o meglio, non detengono) una televisione;
- coloro che, negli anni passati, hanno presentato la richiesta di disdetta dell’abbonamento e, da allora, non abbiano acquistato un nuovo apparecchio televisivo.
- coloro che, pur avendo intestato un contratto della luce su un’utenza residenziale, appartengono a un nucleo familiare in cui un membro sta già pagando il canone Rai sulla propria bolletta elettrica. Per esempio è il caso in cui il marito e la moglie siano intestatari di due utenze della luce per due immobili diversi: per evitare che su entrambe le bollette venga addebitato l’abbonamento tv uno dei due dovrà inviare l’autocertificazione in commento.
Per l’anno 2016, l’invio deve essere curato entro il 30 aprile se effettuato con raccomandata a.r., ed entro il 10 maggio per gli invii telematici. Le modalità di invio dell’autocertificazione:
- direttamente dal contribuente o dall’erede mediante invio di raccomandata a.r. spedita a Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino;
- direttamente dal contribuente mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
- tramite invio telematico a mezzo degli intermediari abilitati come i Caf.
Fonte www.fap-acli.it
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