Lavoratori domestici: hanno diritto all’infortunio?

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Dal 16 giugno 2011 è in vigore la convenzione ILO n. 189 sul lavoro domestico dignitoso, da allora il 16 giugno si celebra la Giornata Internazionale del Lavoro domestico. La convenzione, ratificata dall’Italia da settembre 2013. È uno strumento fondamentale di emancipazione per milioni di lavoratrici e lavoratori in tutto il mondo, che si prefigge di migliorare le condizioni di vita e di lavoro. Si tratta di lavoratori che svolgono un ruolo fondamentale nella vita delle nostre famiglie, fornendo loro un aiuto per una migliore gestione dei tempi.

Sin dal primo giorno di prova, vi è l’obbligo di assunzione e conseguentemente scatta l’obbligo assicurativo e contributivo. Il datore di lavoro versa contributi trimestrali sulla base delle ore di lavoro prestate dal lavoratore. Il versamento viene effettuato in favore dell’Inps, ma comprende sia i contributi previdenziali (Ivs, Ds, Coaf) sia quelli assicurativi dell’Inail, che quelli alla Cassa colf per la malattia (art. 47 del Ccnl).

Anche il lavoratore domestico ha diritto alle prestazioni erogate dall’Inail in caso di infortunio sul lavoro: si intende “infortunio sul lavoro” ogni incidente che avviene per causa violenta in occasione di lavoro e dal quale deriva la morte o una inabilità permanente o assoluta, ma temporanea superiore a tre giorni. Non è sufficiente che l’evento avvenga durante l’orario o nell’ambiente di lavoro, ma è necessario che ci sia un rapporto di causa-effetto (diretto o indiretto) tra l’attività lavorativa svolta e l’evento lesivo. La lesione può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microorganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche.

La tutela Inail scatta in presenza di prognosi superiori ai tre giorni e prevede prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo, Il datore di lavoro deve denunciare l’infortunio all’Inail e all’autorità di pubblica sicurezza compilando l’apposito modello rispettando i seguenti termini:

  • entro le 24 ore, per gli infortuni mortali o presunti tali;
  • entro due giorni dal ricevimento del certificato con prognosi superiore ai tre giorni o dal ricevimento del certificato di continuazione della prognosi inizialmente pari o inferiore ai tre giorni.

Spetta al datore di lavoro corrispondere la retribuzione globale per i primi tre giorni di assenza, dal quarto giorno sarà direttamente l’Inail a erogare l’indennità giornaliera fino all’avvenuta guarigione clinica (certificata dal medico di base o dal medico Inail).

Il periodo di assenza dal lavoro per infortunio è computato nell’anzianità di servizio del lavoratore e sospende sia il periodo di prova sia quello di preavviso di licenziamento o dimissioni. I lavoratori domestici infortunati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi:

Anzianità di servizio Giorni di conservazione del posto di lavoro (calcolato nei 365 giorni precedenti l’evento)
Fino a 6 mesi (superato periodo di preavviso) 10
Da 6 mesi a 2 anni 45
Oltre i 2 anni 180

Si ricorda che entro il 10 luglio vanno pagati i contributi Inps a favore di colf e assistenti familiari relativi al secondo trimestre dell’anno 2016.

Il Direttore – Mariano Amico

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