In estate stop all’indennità di frequenza
La Legge n. 289/1990 prevede per gli invalidi civili minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o affetti da sordità oltre una certa soglia, un’indennità mensile di frequenza. Questa indennità è una prestazione economica per sostenere le famiglie dei minori, riconosciuta allo scopo di garantire agli stessi cure riabilitative, l’istruzione scolastica o una formazione professionale.
L’assegno è riconosciuto alle stesse condizioni di reddito richieste per l’assegno mensile agli invalidi civili parziali (per il 2016 il limite reddituale personale è pari a 4.800,38 euro) e nello stesso importo corrispondente a euro 279,47 euro mensili. L’unica differenza è che l’assegno mensile è erogato per 13 mesi, mentre l’indennità di frequenza non prevede la tredicesima.
Il riconoscimento dell’indennità è subordinato alla frequenza di corsi di studio in scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, fin dall’asilo nido, centri di formazione o addestramento professionale; centri ambulatoriali o diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nei trattamenti terapeutici, riabilitativi e di recupero. L’indennità è limitata alla durata del corso o del trattamento per il periodo che va dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio delle attività scolastiche, formative o terapeutiche sino al mese successivo a quello a quello della loro cessazione.
Durante le vacanze estive l’Inps sospende il pagamento della prestazione sino alla ripresa dell’anno scolastico. In questi casi, se il minore comunque ha frequentato centri terapeutici, riabilitativi o di recupero è possibile richiedere il pagamento dell’indennità per i mesi mancanti, dimostrando all’Inps l’avvenuto svolgimento delle attività.
Ai sensi del Decreto legge 90/2014, i minori titolari di indennità di frequenza possono, entro i 6 mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, presentare domanda per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni. L’Inps procederà a liquidare in via provvisoria al compimento dei 18 anno, poi tale prestazione dovrà essere confermata all’esito del successivo accertamento sanitario. La domanda, a cui non è obbligatorio allegare il certificato medico, deve essere presentata in via telematica rivolgendosi a uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Il Direttore – Mariano Amico