Voucher per il lavoro accessorio
Nell’anno 2015 sono stati venduti circa 100 milioni di voucher per il lavoro accessorio, dovrebbero averne usufruito circa un milione e mezzo di persone, nel 2016 si ipotizza un ulteriore incremento per voucher lavoro, voucher baby-sitting e asilo nido, voucher welfare aziendali ecc. Il voucher lavoro, o buono-lavoro, è la forma di pagamento prevista per il lavoro accessorio ed è uno strumento agile ma del quale è opportuno non abusare.
Ogni voucher ha un valore nominale di 10,00 euro. I datori di lavoro possono acquistare una pluralità di voucher singoli o multipli del valore di 50 o di 20 euro non separabili (equivalenti rispettivamente a 5 e 2 voucher). Ogni voucher rappresenta il compenso orario minimo: si tratta di valore nominale perché l’importo stampato sul voucher rappresenta il costo complessivo per il datore che lo acquista, mentre il lavoratore incassa il 75% netto pari a 7,50 euro.
Valore nominale |
10,00 euro |
Compenso netto |
7,50 euro |
Contributi IVS – INPS | 1,30 euro |
Premio INAIL | 0,70 euro |
Costi gestione | 0,50 euro |
Con i voucher il lavoratore ha una copertura minima ai fini pensionistici, ha tutela in caso di infortuni ma non ha tutela per disoccupazione, maternità, malattia e assegni familiari. Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione. I voucher sono cumulabili con le pensioni e compatibili con i versamenti volontari. I compensi percepiti tramite voucher sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Prima abbiamo detto “voucher per il lavoro accessorio”, a che tipo di lavoro ci riferiamo? Il lavoro accessorio è l’insieme di tutte le attività lavorative che non determinano per il lavoratore compensi annui netti superiori a 7.000,00 euro (annualmente rivalutati) pari a 9.333,00 euro lordi considerando tutti i committenti; unito al limite dei 2.000,00 euro netti nel caso di committenti imprenditori commerciali e liberi professionisti. Sono esclusi da questo secondo limite: Committenti pubblici, Ambasciate, Partiti e movimenti politici, Gruppi parlamentari, Associazioni sindacali, Associazioni senza scopro di lucro, Chiese o associazioni religiose, Fondazioni che non svolgono attività di impresa, Condomini, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.), Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS ecc.
Per i percettori di integrazioni salariali o prestazioni a sostegno del reddito è lavoro accessorio quello reso in tutti i settori produttivi nel limite complessivo annuo di 3.000,00 euro netti (annualmente rivalutati).
Nel settore agricolo il voucher può essere utilizzato:
- da aziende agricole con volume di affari superiore ai 7.000,00 euro per le sole attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi,
- da aziende agricole con volume di affari inferiore ai 7.000,00 euro nell’ambito di qualsiasi attività agricola, anche non stagionale, purché non svolta da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Nel settore marittimo il voucher può essere utilizzato nel caso di “noleggio occasionale” per uso non commerciale ma anche nei casi di noleggio non occasionale sempre in riferimento alla conduzione di imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, purché siano rispettati i normali limiti previsti di 7.000,00 euro netti.
Nel caso di maestri di sci il voucher può essere utilizzato per l’attività prestata da maestri di sci abilitati quando l’attività non viene svolta in regime di appalto. In questo caso l’unico divieto dell’utilizzo del voucher si ha con l’esecuzione di appalti di opere e servizi.
Il Direttore – Mariano Amico