La rottamazione delle cartelle Equitalia

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La “definizione agevolata” delle cartelle Equitalia è quel meccanismo predisposto dal Decreto Legge 193/2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre scorso) che rende attiva la cosiddetta “rottamazione” in quattro rate da estinguere entro marzo 2018 per tutte quelle cartelle Equitalia emesse dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Dal 7 novembre 2016 ed entro e non oltre il 23 gennaio 2017, è possibile presentarsi allo sportello Equitalia per consegnare l’istanza di “definizione agevolata (rottamazione)” delle cartelle esattoriali riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015. L’istanza, modulo “DA1” (scaricabile dal sito internet di Equitalia) può anche essere inviato, con in allegato copia della carta d’identità, per email o Pec alla Direzione Regionale Equitalia di riferimento. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, Equitalia è tenuta a comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e inviare i relativi bollettini di pagamento.

L’opzione è aperta a tutte le persone che avevano già attivato con Equitalia un piano rateale, questo significa che anche i contribuenti per i quali a suo tempo fosse già stata predisposta una rateazione, e che non l’avessero ancora estinta, potranno richiedere la “rottamazione” delle somme restanti. Non è detto, però, che rottamare convenga sempre e comunque, per alcune persone potrebbe essere più conveniente continuare a pagare con le regole ordinarie anziché aderire alla rottamazione. Non possono assolutamente aderire alla “rottamazione” quei contribuenti che non hanno pagato le eventuali rate in scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.

È fondamentale sottolineare che la “definizione agevolata” è esclusa su determinate tipologie di importo (articolo 6, comma 10 del decreto), ovvero:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
  • le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

Tutti i contribuenti che aderiranno dovranno pagare l’importo residuo delle somme inizialmente richieste, ossia l’imposta dovuta con uno sconto sulle sanzioni dovute sulle somme e sugli interessi di mora. Resteranno però da pagare, oltre all’imposta, gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo, le somme maturate a titolo di aggio, le spese per le procedure esecutive e quelle di notifica della cartella. Sono incluse, seppur a discrezione dell’Ente locale che le ha emesse, le multe stradali e le tasse sulla casa e sui rifiuti.

Se il contribuente sceglierà di aderire alla “rottamazione”, questa dovrà essere estinta in quattro rate secche. Quattro rate, di cui tre dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta avrà come scadenza ultima il 15 marzo 2018. Se non si dovesse pagare una rata o la si pagasse in ritardo si perderebbe il beneficio della “rottamazione”, fermo restando che gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Il Direttore – Mariano Amico

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