Congedo violenza di genere per le lavoratrici dipendenti

image_print

PATRONATO-ACLI

Con l’Art. 24 del Decreto Legislativo 80/2015 è stato introdotto nell’ordinamento italiano il congedo riservato alle lavoratrici dipendenti vittime della violenza di genere. Inizialmente la misura era prevista in via sperimentale solo per l’anno 2015, poi con il D.Lgs. 148/2015 è stata confermata per gli anni a seguire. Il Decreto 80 riconosce alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato (con esclusione delle lavoratrici domestiche) che siano inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi (pari a 90 giorni, anche non continuativi di effettiva astensione dall’attività lavorativa) destinati allo svolgimento del percorso di protezione.

Non possono beneficiare di questo congedo le lavoratrici autonome, le libere professioniste e lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Per queste ultime, la legge prevede il diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi legati allo svolgimento del percorso di protezione per una durata non superiore a tre mesi. La sospensione non ha alcuna copertura economica o contributiva.

Oltre all’inserimento in percorsi di protezione certificati, la condizione è che la lavoratrice abbia un rapporto di lavoro dipendente in corso e sia effettivamente tenuta alla prestazione lavorativa. Il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi sia obbligo di prestare attività lavorativa come ad esempio giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.

In caso di scadenza di un contratto a tempo determinato o di licenziamento, il congedo termina con la cessazione del rapporto di lavoro e non è fruibile oltre questa data.

Le lavoratrici hanno la possibilità di avvalersi del congedo nell’arco temporale di tre anni, l’Inps ha chiarito (circolare 65/2016) che il triennio di riferimento si computa dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Il congedo può essere fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, qualora non vi fosse una specifica regolamentazione la lavoratrice può scegliere alternativamente tra la modalità giornaliera e quella oraria.

Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. In caso di fruizione oraria (consente di astenersi dal lavoro per un tempo pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente) la lavoratrice avrà diritto a percepire una indennità pari alla metà del suo importo giornaliero.

Per il pagamento della prestazione si procede secondo le regole già previste per il pagamento dell’indennità di maternità, ovvero è anticipata dal datore di lavoro per essere poi conguagliata con i contributi dovuti all’Inps ed è erogata direttamente dall’Inps nel caso di operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo saltuarie o con contratto a termine. Mentre per le dipendenti pubbliche l’indennità giornaliera è direttamente a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

Oltre al congedo, le lavoratrici dipendenti (a esclusione delle lavoratrici domestiche), che siano inserite in percorsi di protezione certificati, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Poi a richiesta della lavoratrice, il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per usufruire del congedo, la lavoratrice (salvo casi di oggettiva impossibilità) è tenuta ad avvisare il datore di lavoro con almeno sette giorni di preavviso consegnando la certificazione relativa al percorso di protezione e indicando l’inizio e la fine del periodo di astensione.

Le sole lavoratrici del settore privato sono tenute a presentare un’apposita domanda all’Inps prima dell’inizio del congedo al fine di consentire all’Istituto le verifiche di competenza. Le dipendenti pubbliche non dovranno presentare domanda all’Inps ma sono tenute a rivolgersi alla sola Amministrazione di appartenenza.

Il Direttore – Mariano Amico

Condividi

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *