Infortunio in itinere con bicicletta

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L’assicurazione gestita dall’INAIL è una forma obbligatoria di tutela dei lavoratori contro i rischi collegati alla possibilità di subire un infortunio sul lavoro o riscontrare una malattia professionale, come definito dalla Legge (Testo Unico n. 1124/65 art. 2 e 210) l’infortunio è lavorativo quando ricorrono tre elementi base:

  • la lesione: il danno fisico che è diretta conseguenza del trauma infortunistico (ad esempio la ferita, a frattura di un arto ecc.),
  • la causa violenta: è quel fattore direttamente responsabile della lesione (ad esempio caduta dall’alto, contatto accidentale con un macchinario, sforzo fisico eccessivo ecc.),
  • l’occasione di lavoro: è il collegamento tra il lavoro e l’infortunio perché l’evento accidentale deve essere direttamente collegato al rischio professionale e alle finalità lavorative.

È importante soffermarsi sull’infortunio “in itinere” (D.Lgs. n. 38/2000), inteso come incidente che accade nel percorso per andare al lavoro o per tornare da esso. Per molti anni è stato oggetto di contenzioso con l’INAIL, solo la Corte di Cassazione con numerose pronunce ha definito il concetto di rischio generico aggravato, inteso come esposizione a un pericolo personale per finalità lavorative. Il D.Lgs. n. 38/2000 all’art. 12 ha disciplinato l’infortunio “in itinere” delimitando la fattispecie, individuando i beneficiari della tutela cioè i lavoratori rientranti nel campo di applicazione obbligatoria qualunque sia il tipo di attività per la quale essi sono assicurati, individuando le condizioni di indennizzabilità, delimitando le situazioni di esclusione dalla tutela e riconducendole alle ipotesi di rischio elettivo (uso non necessario del mezzo privato, interruzioni o deviazioni del normale percorso anch’esse non necessitate, condotte colpevoli nell’abuso di alcool, ecc.). l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante:

  • il normale percorso di andata e dal luogo di abitazione a quello di lavoro,
  • il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro,
  • il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale. Nel caso di utilizzo del mezzo privato questo deve essere necessitato.

Solo con la Legge 221/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (Gazzetta Ufficiale n. 13/2016) è stato introdotto un ampliamento della tutela assicurativa in caso di infortunio “in itinere” laddove si verifichi a seguito dell’utilizzo del velocipede (la normativa utilizza questo termine per indicare la bicicletta), in pratica la bicicletta viene equiparata al mezzo pubblico o al percorso a piedi per andare al lavoro e tornare da esso.

A seguito di ciò con circolare n. 14 del 25 marzo 2016, l’INAIL ha confermato che l’utilizzo del velocipede d’ora in poi deve essere ritenuto come sempre necessitato, stabilisce che potranno essere oggetto di mancati indennizzi solamente quei casi in cui “esaminate le circostanze nelle quali l’incidente si sia verificato, la qualificazione dell’elemento soggettivo del lavoratore debba essere definito in termini di rischio elettivo e non di colpa (ad esempio aver imboccato una strada interdetta alla circolazione del velocipede o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza)”. Comunque il lavoratore è sempre tenuto ad adottare tutti quei comportamenti, anche nell’individuazione di un percorso, utili a limitare il rischio a cui si espone.

Il Direttore  – Mariano Amico

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