Disabilità come e quando si recupera la spesa
In tema di disabilità la normativa italiana fa riferimento alla Legge n. 104 del 1992, anche l’ordinamento fiscale italiano ha da sempre mantenuto un occhio di riguardo per tutta una serie di oneri e spese sostenuti a favore di soggetti disabili, che in fase dichiarativa, possono essere dedotti dal reddito o detratti dall’imposta. Come è noto ai fini della detraibilità o deducibilità delle spese, il regolamento fiscale si basa proprio sul principio secondo il quale (articolo 3, comma 1) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Per poter dedurre o detrarre qualunque spesa medica o di assistenza volta a migliorare la qualità della vita, la persona disabile dovrà avere il certificato rilasciato dalla Commissione medica delle locali ASL che attesta le condizioni mediche e di invalidità. Va precisato che anche coloro i quali sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche, incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra ecc., rientrano nel raggio d’azione delle agevolazioni fiscali sui disabili.
Una prima considerevole fetta di queste agevolazioni riguarda l’acquisto di strumenti o sussidi tecnici il cui utilizzo è finalizzato all’accompagnamento, sostegno e all’integrazione sociale della persona disabile. È importante sottolineare che l’acquisto di strumenti o sussidi tecnici di accompagnamento e/o integrazione (vedi protesi, rampe, poltrone, pc, telefonini ecc.) gode di una detrazione più generosa rispetto all’ordinaria, ma non vi possono rientrare, ad esempio, le spese prettamente medico-terapeutiche cioè quelle sostenute per le cure, i medicinali ed eventualmente gli interventi chirurgici. Queste ultime vanno infatti annoverate nella più ampia categoria delle “spese mediche”, le quali includono anche gli importi sostenuti da persone non disabili e sono detraibili, indipendentemente dalla presenza di una certificazione medica che attesti la disabilità, nella misura del 19% per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. Invece per le spese specifiche sostenute per i mezzi di “accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento” o per quei sussidi tecnici e informatici “che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione”, la detrazione resta sempre del 19% ma viene applicata sull’intero esborso, senza l’intervento penalizzante della franchigia.
In riferimento alle spese mediche genericamente intese (quelle detraibili al 19% al netto della franchigia), l’agevolazione potrebbe anche essere applicata, a seconda della convenienza, sotto forma di deduzione dal reddito, a patto di dimostrare, tramite la certificazione medica, la “grave e permanente invalidità o menomazione”. La stessa deduzione si può inoltre applicare per le spese di assistenza specifica che coinvolgono ad esempio il personale infermieristico/riabilitativo, gli educatori professionali o gli addetti all’animazione, sempre in un contesto di invalidità certificata. La differenza con la detrazione consiste per altro nella possibilità di applicare il beneficio anche sulle spese effettuate a vantaggio di familiari non fiscalmente a carico (coniuge, figli, suoceri, fratelli, genitori, nonni), mentre la detrazione resta appunto valida solo se l’onere è stato sostenuto per sé o per un familiare a carico.
Ricapitolando: le spese prettamente mediche sono detraibili dall’imposta (al netto della franchigia) per sé o per chi è a carico, oppure deducibili (interamente) dal reddito, anche se sono state effettuate per familiari disabili non a carico; quelle di assistenza specifica sono invece deducibili, mentre quelle per l’acquisto di sussidi e mezzi tecnici di accompagnamento godono della sola detrazione al 19% sull’intero importo.
Il Direttore – Mariano Amico