Indennità di accompagnamento e l’importo 2017
Nel 2017 l’importo dell’indennità di accompagnamento sarà pari a 515,43 euro mensili, l’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale, che spetta agli invalidi civili totali che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore,
- inabilità nel compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.
Questa prestazione assistenziale spetta ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza o ai cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno di durata non inferiore a un anno purché e fino a che abbiano la residenza stabile e abituale in Italia.
Per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non sono previsti limiti minimi e massimi di età: può essere riconosciuta a un bambino (in alternativa all’indennità di frequenza), a un adulto in età lavorativa (con o senza pensione di inabilità a seconda del reddito) ma anche all’over 65enne senza pensione di inabilità.
Questa indennità è erogata per dodici mensilità, è esente da Irpef (ovvero non è tassata) e non va dichiarata in denuncia dei redditi. Per l’anno 2017 l’importo mensile è di 515,43 euro e di conseguenza l’importo annuale sarà pari a 6.185,16 euro. L’indennità di accompagnamento non è reversibile e non spetta in caso di ricovero a titolo gratuito in strutture pubbliche o convenzionate. Per fare domanda di indennità di accompagnamento bisogna:
- recarsi dal medico di famiglia per la redazione e la trasmissione telematica all’Inps del certificato per invalidità civile e accompagnamento (handicap e disabilità),
- entro 90 giorni dal rilascio del certificato il cittadino (tramite un patronato) dovrà inoltrare la domanda di invalidità civile per via telematica all’Inps,
- il cittadino sarà convocato presso la ASL dalla Commissione che emetterà il verbale,
- quando il cittadino riceverà il verbale si recherà nuovamente dal patronato che compilerà e trasmetterà telematicamente all’Inps il modello AP70 (autocertificazione requisiti socio-amministrativi) che servirà per la liquidazione delle prestazioni riconosciute.
Importante: per i malati oncologici la Legge 80/2006 ha previsto un iter più veloce poiché la visita presso la Commissione dovrà essere fissata entro 15 giorni dall’invio della domanda. In caso di non trasportabilità dell’interessato, il medico di famiglia invia richiesta di visita domiciliare. La richiesta può essere fatta nell’invio del primo certificato o almeno 5 giorni prima della data fissata dalla Commissione.
Il Direttore – Mariano Amico