Assegni familiari e scadenza della domanda
Il 30 giugno è la data entro cui il lavoratore o il titolare di pensione può presentare la domanda per gli Assegni familiari (detti anche Anf, Assegno ai nuclei familiari). Un lavoratore dipendente ne deve fare richiesta al datore di lavoro mentre un lavoratore domestico, un operaio agricolo a tempo determinato, un lavoratore iscritto alla gestione separata, un pensionato o una persona che beneficia di altri trattamenti previdenziali dell’Inps devono fare richiesta direttamente all’Inps. La domanda va presentata per ogni anno in cui si ha diritto agli Assegni familiari, ma sempre entro il 30 giugno.
Gli Assegni familiari coprono un periodo annuale a partire dal 1 luglio per questo motivo la domanda va presentata entro fino giugno. Il reddito su cui si tiene conto per l’erogazione di tale beneficio, e quindi per stabilire quanto prendo di assegno, corrisponde alla somma dei redditi del richiedente e di quelli dei componenti del nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1 luglio dell’anno per il quale si chiede l’assegno. Ad esempio per la prestazione dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 si terrà conto del reddito ottenuto dal nucleo familiare nell’anno 2016. Qualsiasi variazione del reddito o della composizione del nucleo familiare va comunicata entro 30 giorni al datore di lavoro o all’Inps.
L’importo viene rivalutato a seconda dell’inflazione e dipende dal numero di componenti, dal reddito del richiedente e dalla tipologia del nucleo familiare. Ogni anno l’Inps comunica i limiti di reddito per l’erogazione degli Assegni familiari; quando si supera la prima fascia di reddito l’importo dell’assegno viene ridotto, quando si supera una seconda fascia non vengono più pagati gli assegni. I redditi da considerare ai fini dell’erogazione della prestazione sono:
- quelli assoggettabili a Irpef al lordo delle detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali,
- quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva se superiori complessivamente a 1.032,91 euro prodotti nell’anno solare precedente il 1 luglio di ogni anno.
Attenzione: non è detto che le soglie che danno diritto all’Assegno familiare debbano essere per forza basse, la prestazione potrebbe spettare anche a chi guadagna più di 100.000 euro lordi l’anno ma deve mantenere 7 o 8 persone.
Per ottenere l’Assegno familiare oltre al reddito si deve tenere conto della composizione del nucleo familiare e su ciò l’Inps è molto preciso, le persone del nucleo familiari sono:
- un lavoratore o un titolare di pensione,
- un coniuge non legalmente o effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia,
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni (anche non conviventi ma a carico),
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione,
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiori ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione,
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione,
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
Una volta rispettata la scadenza per la presentazione della domanda, la prestazione viene erogata direttamente in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’Inps, o direttamente dall’Inps sulla pensione o dall’Inps tramite bonifico bancario o postale.
Il Direttore – Mariano Amico