In caso di infortunio sul lavoro come ci si deve comportare con il risarcimento INAIL e la dichiarazione dei redditi? Le prestazioni INAIL, come le rendite e i pagamenti in capitale, sono finalizzate all’indennizzo del danno fisico permanente e avendo natura risarcitoria sono esenti da imposizione fiscale e pertanto non devono essere indicate in dichiarazione dei redditi; per lo stesso motivo non viene emesso il modello CU (Certificazione Unica – ex modello CUD), documento che attesta i redditi erogati dal datore di lavoro, oppure dall’Ente pensionistico, rilasciato sia a lavoratori che pensionati per certificare le somme erogate e le ritenute effettuate.
A tutto questo fa eccezione l’indennità per Inabilità Temporanea Assoluta, ovvero quell’indennizzo che viene erogato dall’INAIL per il periodo in cui non si è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. Si tratta di un danno riferibile alla capacità di guadagno e quindi rilevante ai fini fiscali. Questo tipo di indennizzo è sempre proporzionale alla retribuzione effettiva. L’indennità viene calcolata sulla retribuzione degli ultimi 15 giorni precedenti all’infortunio nella misura del 60% per i primi 90 giorni ed è elevata al 75% per il periodo successivo; il calcolo è comunque parametrato all’interno di un minimale ed un massimale di Legge. Tale indennità viene erogata anche per i giorni festivi fino al momento in cui i medici INAIL non dichiarano la guarigione clinica.
Come per l’Inps, anche l’INAIL dal 2014 non provvede più all’invio postale del modello CU, pertanto il lavoratore che desidera averne copia, potrà avvalersi dei seguenti canali: tramite CAF abilitato, presso una sede INAIL o sul sito dell’INAIL.
Il Direttore – Mariano Amico