Entro il 15 luglio presentare domande per l’APe Sociale

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Dal 17 giugno sono entrati in vigore i Decreti attuativi per l’indennità APe (Anticipo Pensionistico) Sociale e per la pensione anticipata per i lavoratori precoci, tali Decreti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale il 16 giugno e l’Inps ha provveduto immediatamente ad aprire le procedure telematiche per la certificazione dei requisiti e l’accesso alla prestazione. L’Inps ha precisato che saranno valide solo le domande inviate telematicamente dopo l’entrata in vigore del Decreto attuativo, le domande inoltrate in qualsiasi forma prima del 17 giugno non sono valide e non sono prese in considerazione.

Possono accedere all’APe Sociale le persone che risiedono in Italia e hanno le seguenti condizioni:

  • compimento dell’età minima di 63 anni;
  • appartenenza a una delle quattro categorie espressamente indicate dalla norma ovvero: Persona in stato di disoccupazione da almeno tre mesi, Persona che assiste da almeno 6 mesi il coniuge, la persona in unione civile, o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, Persona riconosciuta invalido civile pari o superiore al 74% e in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, Lavoratore dipendente che alla data di accesso all’indennità svolge in Italia da almeno 6 anni una o più attività lavorative “difficoltose e rischiose”;
  • possesso di un’anzianità contributiva minima pari a 30 o 36 anni a seconda delle categorie di appartenenza;
  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

Chi matura i requisiti entro il 31/12/2017 deve inoltrare la domanda all’Inps per via telematica entro il 15 luglio 2017. Mentre coloro che matureranno le condizioni di accesso alla prestazione entro il 31/12/2018 dovranno presentare la domanda entro il 31 marzo 2018. Sarà possibile inoltrare le domande anche successivamente – ma non oltre il 30 novembre di ciascun anno – però tali domande verranno prese in considerazione solo se vi saranno risorse economiche sufficienti.

L’APe Sociale non è riconosciuta alle persone che siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto, anche a carico di uno stato estero. Sono escluse le pensioni e le indennità di natura assistenziale (prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità civile) e le pensioni ai superstiti.

Come già sottolineato per richiedere l’APe Sociale bisogna risiedere in Italia in quanto è un’indennità di carattere assistenziale, di conseguenza non è concessa alle persone residenti all’estero ed è assoggettata al vincolo dell’inesportabilità.

La misura dell’APe Sociale è rapportata all’importo della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, l’importo erogabile non può essere superiore a 1.500,00 euro lordi mensili. L’indennità è erogata mensilmente per dodici mensilità l’anno, non è sottoposta a rivalutazione ed è assoggettata all’Irpef come reddito da lavoro dipendente.

L’APe Sociale è riconosciuta fino al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. L’indennità cessa dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile.

Gli operatori del Patronato ACLI della provincia di Alessandria (ad Acqui Terme, Alessandria,  Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona e Valenza) sono a vostra disposizione per verificare se potete richiedere l’APe Sociale e per fornirvi tutte le informazioni necessarie.  

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