Con la sentenza n. 213 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina dei permessi mensili regolata dalla Legge n. 104/1992 per l’assistenza della persona con disabilità grave, nella parte in cui non ha incluso il convivente tra le persone legittimate a fruirne. L’esclusione del convivente di fatto limita la persona disabile nel suo diritto – costituzionalmente garantito – a essere assistito da una persona vicina, parte di una comunità di affetti e di solidarietà che lei stessa ha contribuito a creare. Comunità di affetti, distinta dalla famiglia, ma che la Carta riconosce e tutela come formazione sociale idonea a consentire il pieno sviluppo della persona nella vita di relazione. Il convivente deve essere incluso tra le persone legittimate a fruire dei permessi mensili in alternativa al coniuge e ai parenti o affini di secondo grado (o di terzo grado in particolari condizioni).
L’Inps, con la Circolare n. 38/2017, ricostruisce l’evoluzione normativa alla luce della sentenza citata e della disciplina delle unioni civili precisando che per l’esatta individuazione della persona convivente deve farsi riferimento alla disciplina contenuta nella Legge Cirinnà del 2016.
Che cosa è la convivenza di fatto? Secondo la Legge Cirinnà 2016 per convivenza di fatto si intende la convivenza tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. La stabile convivenza deve risultare da dichiarazione anagrafica secondo le disposizioni del Regolamento anagrafico della popolazione residente. A differenza dell’unione civile, che può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso. È importante sottolineare che l’apertura alle convivenze di fatto, essendo l’esito di una pronuncia della Corte Costituzionale su una specifica disciplina, non può essere estesa in via interpretativa al congedo straordinario contenuto nel D.Lgs. n. 151 del 2001.
La domanda dei permessi mensili legati alla Legge 104 deve essere inoltrata all’Inps in via telematica attraverso il PIN sul sito dell’Istituto o avvalendosi della consulenza degli operatori predisposti, quali ad esempio i patronati.
Il Direttore – Mariano Amico