Dimissioni della neomamma e la NaSpI

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Ancora oggi, purtroppo, capita che una neomamma, dopo aver esaurito ferie e congedo parentale, debba dimettersi dal proprio lavoro e richiedere l’indennità di disoccupazione NaSpI per poter seguire i figli poiché non le viene concesso il part time. Le donne sono costrette a ad accettare questa situazione data la lontananza tra luogo lavoro/casa e asili nido o la mancanza di figure quali nonni a cui affidare i bambini.

Di regola generale, l’indennità NaSpI non è concessa nel caso in cui è il lavoratore a rassegnare le dimissioni e nel caso di risoluzione consensuale del contratto. Però il legislatore ha individuato alcune eccezioni di dimissioni identificate come meritevoli di una particolare attenzione per il loro valore sociale e per la disparità di situazioni giuridiche e personali tra i contraenti, ovvero:

  1. le dimissioni per giusta causa dovute a gravi inadempienze contrattuali da parte del datore di lavoro se non addirittura a minacce, percosse o molestie sessuali,
  2. le dimissioni rassegnate da una lavoratrice madre nel periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino.

Per questo motivo la neomamma potrà fruire dell’indennità NaSpI (se può far valere almeno 13 settimane di contributi nel quadriennio e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nell’anno precedente) anche se dimissionaria ma deve impegnarsi attivamente per la ricerca di una nuova occupazione.

Al pari degli altri lavoratori disoccupati la neomamma deve: rendere la dichiarazione di immediata disponibilità a un nuovo lavoro, presentarsi ai servizi per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio e rispettare tutti gli obblighi che da esso discendono. È importantissimo ricordarsi che l’eventuale rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro e/o corsi di professionalizzazione comporterà la perdita dell’indennità NaSpI.

Ecco come presentare le dimissioni: la lavoratrice madre che si dimette entro il 1° anno di vita del bambino non è tenuta al preavviso e deve rassegnare le dimissioni utilizzando la procedura telematica dal sito del Ministero. Per evitare che le dimissioni siano poco meditate o peggio ancora “estorte” alla lavoratrice, la legge prevede che queste debbano essere rassegnate in sede protetta: sono valide solo se presentate e convalidate negli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il Direttore – Mariano Amico

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