Presso il nostro sportello del Patronato ACLI si è rivolta una donna per porre il seguente quesito: “Io e mio marito ci siamo recentemente separati. Abbiamo concordato che provveda lui al pagamento del nido per nostra figlia. Posso richiedere io il Bonus asilo nido?”.
La risposta è: No perché il Bonus può essere richiesto solo dal genitore che sostiene l’onere della retta.
L’ultima Legge di Bilancio ha precisto un contributo economico di 1.000 euro per il pagamento della retta dell’asilo nido, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione per i bambini impossibilitati al nido perché affetti da gravi patologie croniche.
Il Bonus interessai nati o adottati dal 1 gennaio 2016 e, per i bambini che frequentano il nido, è corrisposto dall’Inps dietro presentazione della documentazione che attesta l’avvenuto pagamento delle singole rette.
L’avvenuto pagamento dovrà essere provato tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale. È necessario che la documentazione indichi: i dati e partita IVA dell’asilo nido, il codice fiscale del minore, il mese di riferimento, gli estremi del pagamento, il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Stando così le cose, se suo marito è l’intestatario del contributo e il soggetto a cui sono emesse le fatture, è lui il genitore legittimato a richiedere il Bonus.