Dal 12 ottobre, l’Inps ha pubblicato la circolare n.140 che riassume e disciplina le regole delle pensioni in regime di cumulo in presenza di contribuzione versata alle Casse dei liberi professionisti. Per prima cosa bisogna evidenziare che è stata confermata la possibilità di accedere a tutte le prestazioni pensionistiche anche in presenza di contribuzione versata a una cassa privata, quindi il libero professionista iscritto a una Cassa può accedere alla pensione di Vecchiaia, Anticipata o Inabilità (non assegno di invalidità). In caso di decesso i familiari potranno ottenere la pensione ai superstiti. Inoltre è stata confermata la possibilità di cumulo anche in presenza di gestioni nelle quali si è raggiunto un requisito autonomo alla pensione: l’importante è non essere già titolari di una pensione diretta.
Adesso veniamo alla novità della circolare: la pensione di vecchiaia in regime di cumulo è considerata una pensione unica ai fini della maturazione dei requisiti, ma a formazione progressiva per quanto riguarda la sua misura. In parole povere, il diritto a chiedere la pensione di vecchiaia in cumulo nasce dal raggiungimento:
- dei requisiti contributivi e anagrafici minimi previsti nella riforma Fornero cioè 66 anni e 7 mesi di età e almeno 20 anni di contributi (dal 2018),
- degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla gestione nella quale il richiedente risulta da ultimo iscritto.
L’importo da subito erogato sarà un pro quota relativo alle sole gestioni nelle quali si sono maturati i requisiti, mentre il pro quota delle Casse sarà erogato solo una volta raggiunti i requisiti anagrafico e contributivo previsti dalla Cassa stessa.
La pensione anticipata in cumulo – il diritto a ottenerla si matura al raggiungimento:
- dell’anzianità contributiva prevista dalla riforma Fornero, per il cui perfezionamento ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento,
- dagli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti cumulati: cessazione lavoro dipendente, cancellazione altri professionisti ecc.
Anno | Donna | Uomo |
2017/2018 | 41 anni e 10 mesi (2175 settimane | 42 anni e 10 mesi (2227 settimane) |
2019/2020 | 41 anni e 10 mesi + aspettativa di vita | 42 anni e 10 mesi + aspettativa di vita |
La pensione di inabilità in cumulo – il cumulo non è ammesso per ottenere l’assegno ordinario di invalidità ma solo per la pensione di inabilità. Non esiste un requisito unico, ma i requisiti richiesti sono quelli della Gestione, del Fondo o della Cassa alla quale il richiedente risulta iscritto al momento del manifestarsi dell’inabilità. Il riferimento alla gestione cui si è iscritti vale anche per la determinazione del diritto e della misura dell’eventuale maggiorazione contributiva propria della pensione di inabilità.
La pensione ai superstiti in cumulo –bisogna distinguere 3 situazioni principali:
- il defunto non era titolare di pensione diretta: la pensione indiretta spetta ai superstiti individuati dalla Gestione cui il defunto era iscritto al momento del decesso e si consegue al raggiungimento dei requisiti di assicurazione, contribuzione e agli ulteriori requisiti richiesti dalla gestione stessa. Il perfezionamento dei requisiti si ottiene dalla somma di tutti i periodi di assicurazione e di contribuzione (non sovrapposti) a cui il dante causa è stato iscritto anche dei periodi di iscrizione a gestioni/casse che non prevedono la pensione ai superstiti o di quelli che non riconoscono il richiedente come beneficiario.
- il defunto era titolare di una pensione in regime di cumulo – interamente erogata: la pensione di reversibilità spetta ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni forma pensionistica sia per l’individuazione dei familiari superstiti aventi diritto che della quota loro spettante. Pertanto, solo le forme assicurative che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti liquidano il relativo pro quota secondo le aliquote di reversibilità previste dal rispettivo ordinamento.
- il defunto era titolare di una pensione di vecchiaia in regime di cumulo – erogata in pro quota: la pensione di reversibilità a seconda dei casi potrà essere determinata: tenendo conto anche della quota della Cassa (che la determinerà secondo le proprie regole) e questo succederà nei casi in cui il defunto aveva raggiunto requisiti a pensione utilizzando i contributi della Cassa, e aggiungendo la quota della Cassa alla quota dell’Inps nel caso in cui la contribuzione dei periodi versati alle gestioni Inps dal defunto fosse pari o superiore ai 20 anni.
Ulteriori conseguenze – l’unicità della pensione di vecchiaia in regime di cumulo e la formazione progressiva dell’importo erogabile hanno riflessi anche sul diritto ad altri trattamenti: 14° mensilità, maggiorazioni sociali e trattamento minimo ecc.
Il Direttore – Mariano Amico