L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 3/E del marzo 2016 aveva fatto chiarezza su uno dei dubbi che più frequentemente vengono posti dai contribuenti in procinto di rinnovare gli impianti domestici di riscaldamento: sostituendo la caldaia dell’appartamento, e quindi applicando il bonus ordinario del 50%, si può richiedere l’ulteriore sconto fiscale sull’acquisto dei mobili nuovi? La risposta è SI poiché quando sussiste l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, l’intervento viene “a tutti gli effetti assimilato a manutenzione straordinaria”, mentre per altri interventi di risparmio energetico debbono sussistere le condizioni oggettive di manutenzione straordinaria.
Un po’ di chiarezza sul Bonus mobili che è una detrazione fiscale del 50%, entro una soglia di spesa pari a 10.000 euro, connessa all’acquisto di nuovi arredi o elettrodomestici, a condizione che la casa a cui sono destinati sia soggetta a determinati lavori quali:
- manutenzione ordinaria (solo se effettuata su parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
- restauro e risanamento conservativo (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
- ristrutturazione edilizia (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
- interventi edilizi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.
Ritornando alla domanda iniziale: assodato che “gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa”, mentre “negli altri casi dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria”, è utile rammentare che cosa dice il Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) a proposito della manutenzione straordinaria, nella quale sono ricomprese anche “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso”. Nella definizione si fa dunque riferimento a opere finalizzate alla realizzazione di servizi tecnologici, tra i quali è ovvio trovare anche la sostituzione delle caldaie. Per l’esattezza nella Circolare 57/E del 1998 veniva spiegato che “la manutenzione straordinaria si riferisce a interventi di natura edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza e adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari. La categoria corrisponde al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente”, non solo, ma va tenuto anche conto “che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla sostituzione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria”.
In conclusione, con la Circolare 3/E/2016, l’Agenzia delle Entrate è tornata a ribadire che “la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria, consente l’accesso al Bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente”.
Il Direttore – Mariano Amico