Spese per trasporto pubblico sono detraibili

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Con la Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta un’importante misura per incentivare l’uso dei mezzi di trasporto pubblico da parte dei contribuenti che scelgono di utilizzare il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale al posto dei mezzi privati. Infatti dal 1 gennaio 2018, è stato attivato il Bonus trasporti 2018 (o Bonus autobus 2018 o Bonus treni 2018) che è una detrazione fiscale per l’acquisto dell’abbonamento dei mezzi pubblici (treno, bus, metro, tram etc) e la piena deducibilità dell’acquisto di titoli di viaggio da parte del datore di lavoro per i propri lavoratori subordinati.

La detrazione della spesa sostenuta per l’abbonamento di bus, metro o treni riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente che quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico. La percentuale di detraibilità è fissata al 19% ed entro il limite di 250 euro di spesa all’anno per ciascun abbonamento. Facciamo un esempio: se in una famiglia di 4 persone, si acquistano 4 abbonamenti, due per i figli e due per i genitori, la famiglia potrà detrarre dalle tasse il 19% di ciascun abbonamento, naturalmente l’importo massimo di spesa per ciascuna persona sarà 250,00 euro.

Lo sconto verrà riconosciuto in detrazione fiscale IRPEF sulle imposte dovute e dovrà quindi essere richiesto in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi 2019, per il periodo di imposta 2018. Importante: al fine di usufruire della detrazione bisognerà conservare la ricevuta di pagamento solo così si potrà indicare la spesa sostenuta

Una ulteriore novità riguarda i datori di lavoro che, sempre dal 1 gennaio 2018, possono portare in deduzione totale le spese sostenute per il rimborso dei titoli di viaggio dei propri lavoratori dipendenti. Le spese sostenute dalle aziende per il rimborso dei titoli di viaggio acquistati dai lavoratori e dai loro familiari non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Rientrano nell’agevolazione in esame anche le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari che si trovano fiscalmente a carico, non concorrono a formare reddito.

Il Direttore – Mariano Amico

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2 risposte

  1. petronilla cappellari ha detto:

    La detraibilità vale anche per chi , non lavorando , ha usufruito degli abbonamenti trasporto pubblico per frequentare un corso professionale per disoccupati?

    • Acli Alessandria Editore ha detto:

      Gentile signora Cappellari, si considerano tutti gli abbonamenti di trasporto pubblico (settimanali, mensili, annuali). Si possono scaricare massimo 250 euro, se ha fatto un abbonamento nel 2019 può scaricarlo con il 730 di quest’anno, ovviamente se lei ha un Cud ovvero se ha lavorato nel 2019. Ma se è disoccupata e non percepisce reddito nemmeno disoccupazione e non è fiscalmente a carico di nessuno perde la detraibili della spesa. Per ulteriori informazioni può chiamare lo 0131.25.10.91. Grazie per averci contattato

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