Con nota n. 7673 dell’8 febbraio 2018 il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ha reso disponibile “l’APe Sociale Scuola 2018” per la cessazione dal servizio dal 1 settembre 2018 per il personale docente, personale ATA e dirigente scolastico. Attualmente i lavoratori del comparto scuola che hanno diritto a richiedere l’APe Sociale sono:
- lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ai sensi della Legge 104 (la legge di Bilancio 2018 ha esteso questa possibilità anche a chi assiste un familiare di secondo grado convivente con handicap grave) per questa categoria di lavoratori l’APe Sociale richiede un minimo di 30 anni di contributi;
- lavoratori che possiedono un’invalidità uguale o superiore al 74%, anche per questa categoria di lavoratori è richiesto un minimo di 30 anni di contributi;
- professori di scuola pre-primaria (scuola dell’infanzia, asili nido) che abbiano esercitato l’attività gravosa per almeno 6 anni nell’ultimo settennio, per questa categoria di lavoratori è richiesto un minimo di 36 anni di contributi.
L’Inps ha precisato che nel requisito contributivo utile all’APe Sociale, pari a 30 o 36 anni, possono essere inclusi i contributi per il lavoro all’estero in Paesi europei o convenzionati con l’Italia purchè il lavoratore ne chieda la totalizzazione
Per gli interessati è prevista la permanenza in servizio sino al 31 agosto 2018, dovranno restare in servizio anche coloro che hanno maturato i requisiti per l’Ape sociale dal maggio 2017. Probabilmente la permanenza in servizio fino al 31 agosto 2019 sarà per coloro che maturano i requisiti per l’APe Sociale nel 2018.
Come presentare la domanda APe Sociale scuola 2018? Chi ha già presentato domanda all’Inps di certificazione dei requisiti per l’APe Sociale e ha ricevuto risposta positiva per avere diritto all’anticipo pensionistico deve inviare domanda cartacea di cessazione dal servizio all’istituzione scolastica di riferimento, se docente o personale ATA, all’USR di riferimento se dirigente scolastico.
Si precisa che l’APe Sociale è un assegno mensile, a carico dello Stato, che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lavoratore fino al perfezionamento del requisito di età per la pensione di vecchiaia (dal 2018 pari a 66 anni e 7 mesi, dal 2019 pari a 67 anni). L’assegno è uguale alla futura pensione, ma non può superare 1.500,00 euro mensili e può essere percepito per una durata massima di 3 anni e 7 mesi. Possono accedere all’APe Sociale i lavoratori che, al momento della domanda abbiano già compiuto 63 anni e che siano, o siano stati, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione separata Inps, purchè cessino l’attività lavorativa e non siano già titolari di pensione diretta. I beneficiari dell’APe Sociale devono possedere almeno 30 anni di contributi, se invalidi dal 74% in su, caregiver o disoccupati, 36 anni se appartenenti alla categoria degli addetti ai lavori gravosi. Le donne possono avere per ogni figlio uno sconto di un anno sino a un massimo di 2.
Il Direttore – Mariano Amico