Quali detrazioni per studenti con disturbo dell’apprendimento?

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Con la Legge di Bilancio 2018 è stata stabilita la detrazione per le spese sostenute in favore dei minori e dei maggiorenni con diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Le spese da portare in detrazione sono quelle sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento oltre che per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Le spese devono essere sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 e potranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi 2019. Per ottenere la detrazione è necessario un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

Legge 170/2010 riconosce la Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia come Disturbi Specifici dell’Apprendimento in ambito scolastico, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. Nello specifico questi disturbi, che possono sussistere separatamente o insieme, riguardano:

  • Dislessia: disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
  • Disgrafia: disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
  • Disortografia: disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
  • Discalculia: disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Però è compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei a individuare i casi sospetti di DSA degli studenti sulla base dei protocolli regionali.

Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari oltre che adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono:

  1. l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
  2. l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
  3. per l’insegnamento delle lingue straniere: l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.

Il Direttore – Mariano Amico

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