Disoccupazione e diritto alla maternità

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Cosa succede quando una donna incinta perde il lavoro? Percependo la NaSpI (l’indennità di disoccupazione) può beneficiare ugualmente del periodo di congedo obbligatorio?

La maternità è un periodo obbligatorio di assenza dal lavoro che spetta di diritto a tutte le lavoratrici e nel puerperio, si lascerà il lavoro per alcuni mesi percependo un’indennità in sostituzione dello stipendio. Il periodo giustificato, obbligatorio e pagato di astensione dal lavoro inizia 2 mesi prima della presunta data del parto e perdura per i 3 mesi successivi al parto (puerperio), ovvero i primi 3 mesi di vita del bambino. Tutto ciò salvo casi di flessibilità per gravidanze a rischio o lavori gravosi con mansioni incompatibili. A questo periodo totale di 5 mesi se ne può aggiungere un altro denominato maternità facoltativa (ma le lavoratrici disoccupate non ne hanno diritto).

La maternità obbligatoria (5 mesi) frutteranno un’indennità pari all’80 per cento della retribuzione, mentre chiedendo la maternità facoltativa (1 mese) la cifra scenderà al 30 per cento del normale stipendio. La maternità è garantita dall’Inps, normalmente è anticipata in busta paga dal datore di lavoro che poi sarà conguagliata successivamente dall’Inps. Ecco i casi in cui l’indennità viene versata direttamente dall’Inps: lavoratrici stagionali, operaie agricole, lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine, colf e badanti, lavoratrici assicurate ex Ipsema, lavoratrici disoccupate o sospese.

Una donna disoccupata avrà diritto al congedo di maternità se rientrerà in una di queste categorie di persone:

  • lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps ed ex Ipsema,
  • apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti,
  • lavoratrici agricole,
  • colf e badanti,
  • lavoratrici a domicilio,
  • lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps,
  • lavoratrici del settore pubblico,
  • lavoratrici socialmente utili o con impieghi di pubblica utilità,
  • lavoratrici sospese da lavoro o disoccupate.

Pertantolo stato di disoccupazione non esclude il diritto a percepire la maternità. Nel caso di lavoratrici sospese da lavoro o disoccupate, o nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro la maternità spetta comunque, ma a precise condizioni:

  • se si è in stato di gravidanza e ci si ritrova sospesa o disoccupata all’inizio del periodo di congedo maternità, si ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, a patto che tra l’inizio della sospensione da lavoro o della disoccupazione e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni,
  • se il periodo di congedo per maternità inizia dopo i 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, si è disoccupata prendendo la NaSpI, si avrà diritto all’indennità di maternità al posto di quella della disoccupazione. Bisogna però essere sicure di essere già in possesso dell’indennità di disoccupazione alla data di inizio congedo di maternità,
  • se invece si è disoccupata ma non si percepisce la NaSpI perché si è svolto un lavoro dipendente che non prevedeva il contributo per la disoccupazione si ha sempre diritto alla maternità a patto che non siano trascorsi più di 180 giorni tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di inizio congedo di maternità e che siano già stati versati almeno 26 contributi settimanali negli ultimi due anni che precedono il periodo di congedo.

Nel periodo in cui si percepisce la maternità verrà sospesa l’indennità di disoccupazione che eventualmente riprenderà al termine del congedo di maternità.

Normalmente se un lavoratore si licenzia volontariamente (dimissioni volontarie) non avrà diritto alla Naspi ma se sarà una lavoratrice madre a dimettersi volontariamente, nel periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino, conserverà il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione,a condizione che abbia maturato almeno 13 settimane di contributi nel quadriennio e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nell’anno precedente.

Il Direttore – Mariano Amico

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