Detrazione per le spese veterinarie
In merito alla detraibilità delle spese sostenute per le cure degli animali da compagnia, con risoluzione 24/E del 27 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate aveva sottolineato che lo scontrino parlante – se si parla appunto di spese per farmaci veterinari –è l’unico documento che realmente serve. Che sia uno scontrino emesso per un farmaco destinato a un animale piuttosto che a una persona, la sostanza non cambia, nel senso che lo scontrino è sempre lo stesso; dovrà riportare, oltre al codice fiscale dell’acquirente, anche la natura e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, per quanto concerne la natura del farmaco, questa è attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso.
La cosa che invece cambia, per l’acquisto di medicinali per gli animali rispetto alle normali spese mediche per gli umani, è la possibilità di portare in detrazione la spesa anche senza aver conservato la prescrizione medica: “Per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari – scrive appunto l’Agenzia delle Entrate – non è più necessaria la prescrizione medica ma solamente lo scontrino parlante”. Non conta nemmeno dove si è effettuato l’acquisto: “Non rileva– prosegue la Risoluzione – il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, i farmaci certificati da scontrino parlante sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della Salute (come per la vendita dei farmaci generici nei supermercati)”.
In parole povere, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha detto che il farmaco è farmaco, a prescindere da chi lo vende. Quanto al farmaco in sé, è bene ricordare che non tutto quello che si acquista (e che si crede possa rientrare nella detrazione) sarà poi detraibile. Infatti la Risoluzione pone particolare attenzione agli integratori alimentari, per i quali, sia nel caso degli umani che nel caso degli animali (per questi ultimi si parla in genere di “mangimi”), la detrazione non sarà mai applicabile, visto che la legge non considera gli integratori/mangimi – anche se assunti per finalità terapeutiche o di benessere fisico – dei medicinali veri e propri, essendo questi “prodotti appartenenti all’area alimentare”. Quindi, a meno di non modificare la normativa e di renderla più malleabile, gli integratori o mangimi non possono mai essere ammessi in detrazione.
Oltre a ciò, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla detraibilità in genere delle spese veterinarie. Come le spese mediche degli umani, anche le spese veterinarie condividono la franchigia di 129,11 euro e, a differenza delle prime,hanno un tetto limite che blocca il beneficio al di sopra dei 387,34 euro. In pratica si può detrarre il 19% della quota di spesa superiore a 129,11 euro ma restando nel limite massimo di 387,34 euro. Una spesa annua di 128,00 euro non sarebbe detraibile proprio perché inferiore alla franchigia, come ance non sarebbe detraibile tutto ciò che eccede i 387,34 euro.
Inoltre bisogna evidenziare che, se si ha più di un animale domestico, la soglia di spesa massima pari a 387,34 euro(bisogna togliere ovviamente la franchigia) è cumulativa e non specifica per ogni singolo animale. In sostanza, a prescindere dalla quantità degli animali presenti in casa, la detrazione resta sempre calcolabile entro quei valori numerici sopra indicati. Di conseguenza, quello che al massimo potrà essere detratto sarà un importo di 49,06 euro, ovvero il 19% di 258,23 euro: quota di spesa eccedente la franchigia di 129,11 euro ma non superiore al tetto dei 387,34 euro.
Ma quali spese si possono portare in detrazione? L’Agenzia delle Entrate scrive “la possibilità di portare in detrazione è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite”.
Quindi riassumendo, nello specifico sono ammesse “le prestazioni professionali rese dal veterinario, l’acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario e le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. In particolare (…) si ritiene che, con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari non sia più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma sia sufficiente lo scontrino parlante”.
Il Direttore – Mariano Amico