Pensione: una questione di coefficienti
La signora Sara vorrebbe avere alcuni chiarimenti in merito alla pensione: “Ho diritto alla pensione anticipata con decorrenza 1° agosto p.v. Il datore di lavoro mi ha chiesto di rimanere al lavoro per altri 6 mesi per poter completare la formazione dei neoassunti. Però ho sentito dire che dal 2019 ci saranno nuovi requisiti per la pensione e nuovi coefficienti di trasformazione dei contributi in pensione quindi ho il timore che se non andrò subito in pensione l’importo della mia pensione sarà inferiore a quello maturato a oggi. È così o mi sbaglio?”.
Chi raggiunge i requisiti contributivi e anagrafici per l’accesso alla pensione entro il 31/12/2018 non è costretto a raggiungere i requisiti previsti per gli anni successivi se decide di spostare il momento del pensionamento.
Invece, il calcolo della pensione deve avvenire sulla base delle regole e dei coefficienti in vigore nell’anno in cui la pensione viene liquidata.
Il calcolo delle pensioni contributive e delle quote contributive delle pensioni con calcolo misto retributivo, sono determinate dal montante dei contributi versati (annualmente rivalutato) e dal coefficiente di trasformazione legato all’età anagrafica al momento del pensionamento.
Per legge i coefficienti sono soggetti a revisione e nei giorni scorsi sono stati resi noti o coefficienti per il biennio 2019/2020.
Età | Coefficienti 2016/2018 | Coefficienti 2019/2020 |
57 | 0,04246 | 0,04200 |
58 | 0,04354 | 0,04304 |
59 | 0,04468 | 0,04414 |
60 | 0,04589 | 0,04532 |
61 | 0,04719 | 0,04657 |
62 | 0,04856 | 0,04790 |
63 | 0,05002 | 0,04932 |
64 | 0,05159 | 0,05083 |
65 | 0,05326 | 0,05245 |
66 | 0,05506 | 0,05419 |
67 | 0,05700 | 0,05604 |
68 | 0,05910 | 0,05804 |
69 | 0,06135 | 0,06021 |
70 | 0,06378 | 0,06257 |
71 | 0,06513 |
Alle pensioni con decorrenza entro dicembre 2018 saranno applicati i coefficienti in vigore nel trienni 2016/2018, mentre alle pensioni con decorrenza 2019 saranno applicati i coefficienti 2019/2020.
Per rispondere alla signora Sara, possiamo dire che se lei deciderà di cessare l’attività lavorativa nel 2019 il calcolo della quota contributiva della sua pensione sarà soggetto ai nuovi coefficienti di trasformazione. L’importo della pensione non sarà inferiore a quello attualmente maturato anche perché potrà fruire della rivalutazione delle retribuzioni 2018, ma il vantaggio derivante dai nuovi versamenti contributivi e dall’aumento dell’età sarà in parte compromesso dall’applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione.
Per una valutazione costi/benefici si consiglia di rivolgersi agli uffici del Patronato ACLI della provincia di Alessandria dove i nostri esperti potranno consigliarvi al meglio.
Servizio Comunicazione Patronato ACLI Alessandria – Anna Serafini