Quando un’offerta di lavoro è congrua?
Cosa prevede il nuovo decreto parlando di offerta di lavoro congrua e giustificato motivo? Da poco è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa i criteri per considerare congrua un’offerta di lavoro. Il decreto, sottoscritto lo scorso 10 aprile 2018, stabilisce che per chi percepisce l’indennità NaSpI rifiutare un’offerta congrua di lavoro comporta sanzioni: per questo è fondamentale sapere quando si può considerare congrua un’offerta di lavoro e quali sono i motivi che possono escludere il rischio di sanzioni in caso di rifiuto di un’offerta congrua.
Di seguito i criteri indicati nel decreto per determinare la congruità delle offerte di lavoro:
- coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate,
- distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico,
- durata dello stato di disoccupazione,
- entità della retribuzione dell’offerta di lavoro.
Le regole da seguire le possiamo riassumere nella tabella che segue:
Durata stato disoccupazione | L’offerta è congrua se: | Tipologia contatto | Distanza del luogo di lavoro |
Da 0 fino a 6 mesi |
Corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato per area/e di attività nell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato |
si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a 3 mesi;
si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dal CCNL, ex D.lgs 81/2015 |
Non più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Se non ci sono mezzi di trasporto pubblici i valori vanno ridotti del 30% |
Da più di 6 mesi fino a 12 mesi |
Rientra in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale, in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato | ||
Più di 12 mesi |
Rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale, o in aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali, in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato |
Non più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Se non ci sono mezzi di trasporto pubblici i valori vanno ridotti del 30% |
Rifiutare un’offerta congrua senza un giustificato motivo comporta sanzioni. I casi che sono considerati giustificato motivo sono:
- stato di malattia o di infortunio, dimostrato con idonea certificazione,
- servizio civile e richiamo alle armi,
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione obbligatoria previsti dalla legge,
- gravi motivi familiari documentati o certificati,
- casi di limitazione legale della mobilità personale,
- ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca alla persona di accettare l’offerta di lavoro congrua.
Il disoccupato che intende rifiutare un’offerta congrua è tenuto a comunicarlo e documentarne il motivo entro 2 giorni. Il Centro Per l’Impiego qualora non ritenga valide le motivazioni addotte, ha il dovere di comunicarlo all’interessato, il quale ha tempo 2 giorni per chiedere di essere sentito in merito.
Le disposizioni del decreto si applicano anche alle persone con disabilità (collocamento mirato L. 68/99) in quanto compatibili. La congruità dell’offerta in questo caso è valutata anche alla luce di quanto annotato nel fascicolo personale, relativo alla valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti, e nella relazione funzionale rilasciata dalla commissione medica integrata. Alle persone con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le loro minorazioni
Il Direttore – Mariano Amico