Il Bonus del 50% sulle ristrutturazioni può essere utilizzato anche in caso di cambio di destinazione di uso dell’immobile, è importante rimarcare che la trasformazione deve portare necessariamente a un immobile destinato all’utilizzo residenziale. Spesso vengono poste domande sulla possibilità di poter detrarre i lavori effettuati per trasformare un appartamento in un ufficio o viceversa, ma per l’esattezza il beneficio sul cambio di destinazione di uso è appunto applicabile solo quando la trasformazione porti a un’unità immobiliare abitativa. Le radici di questa sfaccettatura, fra le tante di cui si compone la detrazione al 50% (ex 36%), vanno ricercate nella Legge 457 articolo 31 del 1978, secondo la quale fra gli interventi “di recupero del patrimonio edilizio” rientrano anche “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente”.
Questa tipologia di interventi è stata inglobata nella Legge istitutiva del Bonus ristrutturazioni, la n. 449/97, che premia i soli lavori “effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute”. L’espressione “singole unità immobiliari residenziali”esclude qualunque altro tipo di intervento non eseguito su immobili abitativi, ma non esclude tuttavia il beneficio per i cambi di destinazione di uso quando siano finalizzati a ricavarne un’abitazione (categoria catastale A).
Su questo argomento si era soffermata nel 2005 l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 14/E dove si presentava il caso di un contribuente intenzionato a convertire in abitativo un immobile strumentale agricolo, un fienile. Il dubbio era proprio legato al fatto che l’esecuzione dei lavori fosse eseguita su un immobile non residenziale, un fienile appunto, da trasformare in abitazione. Ciononostante la risposta dell’Agenzia delle Entrate era stata positiva, ritenendo che fosse comunque possibile fruire del diritto alla detrazione di imposta. Tale principio è applicabile ogniqualvolta si realizzino degli interventi per il cambio di destinazione di uso, purché a fini abitativi, alla sola condizione che dalle abitazioni urbanistiche rilasciate dal Comune si evinca con chiarezza la finalità dell’intervento.
In conclusione, a prescindere da quale sia la categoria catastale dell’immobile di “partenza”, il cambio di destinazione di uso a fini residenziali è sempre detraibile come intervento di ristrutturazione edilizia.
Il Direttore – Mariano Amico