Fino al 29 gennaio, per effetto della proroga dei termini dichiarativi, resterà aperta la possibilità di consegnare telematicamente(anche avvalendosi delle sedi territoriali del CAF ACLI) un Modello Redditi tardivo 2017 per tutti i contribuenti che pur dovendo fare il 730 o il Modello Redditi relativamente all’anno d’imposta 2016 non l’hanno ancora presentato. La scadenza normale per i ritardatari sarebbe stata il 29 dicembre (data valida fino all’anno scorso), ovvero entro i 90 giorni successivi al 30 settembre, termine ordinario per la presentazione telematica del Modello Redditi.
Ma la proroga, appunto, disposta la scorsa estate dal Decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017, ha prodotto quest’effetto domino che, facendo slittare dal 30 settembre al 31 ottobre 2017 il termine ultimo per la consegna della dichiarazione dei redditi ordinaria, ha conseguentemente fatto scalare di un mese anche il termine ultimo per l’invio telematico dei modelli tardivi.
Tra una dichiarazione tardiva e una omessa passa dunque una bella differenza. Per dichiarazione tardiva si intende appunto un modello presentato oltre la scadenza ordinaria, ma non più tardi di 90 giorni (che cadranno appunto il 29 gennaio secondo il nuovo calendario). Una dichiarazione omessa corrisponde invece a una dichiarazione presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni dalla scadenza ordinaria oppure non presentata affatto. La sostanza ad ogni modo non cambia, sempre di omissione si tratta.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 471/1997, poi modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, a partire dal 1° gennaio 2016 la sanzione applicabile per l’omessa presentazione della dichiarazione varia a seconda della presenza o meno di imposte dovute. Dunque:
- nel caso in cui siano dovute imposte andrà dal 120 al 240 per cento delle stesse, partendo comunque da un minimo di 250 euro;
- se invece non sono dovute imposte andrà da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 euro.
L’amministrazione ha comunque un occhio di riguardo per quelle dichiarazioni che, pur restando omesse, vengono presentate entro la scadenza della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (ad esempio un Redditi 2017 presentato dopo il 29 gennaio 2018 ma entro il 31 ottobre 2018). In tal caso la sanzione amministrativa varierà:
- dal 60 al 120 per cento delle imposte dovute, partendo da un minimo di 200 euro;
- oppure da un minimo di 150 a un massimo di 500 euro se non erano dovute imposte.
Le dichiarazioni 2017, invece, relative al periodo d’imposta 2016 e presentate fra il 1° novembre e il 29 gennaio 2018, saranno considerate tardive. Per forza di cose, l’invio tardivo della dichiarazione presuppone il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, essendo di per sé un’ammissione di colpa che il contribuente fa per non aver presentato entro i termini di legge la dichiarazione.
Anche in questo caso si distinguono due casistiche: imposta dovuta e imposta non dovuta. Quando l’imposta non è dovuta la sola sanzione resta quella fissa di 25 euro comminata per l’invio tardivo. Inoltre, in caso di imposta dovuta, vi è anche la sanzione determinata a seconda del ritardo del versamento, e cioè:
- dallo 0,2 all’1,4 per cento entro 14 giorni (1/15 per ogni giorno di ritardo);
- 1,5% entro 30 giorni (1/10 del 15%);
- 1,67 entro 90 giorni (1/9 del 15%);
- 3,75% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stato effettuato il versamento in ritardo (1/8 del 30%);
- 4,2857% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è stato effettuato il versamento in ritardo (1/7 del 30%);
- 5% oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è stato effettuato il versamento in ritardo (1/6 del 30%).
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Servizio Comunicazione Patronato ACLI Alessandria