Chi ha diritto all’integrazione al trattamento minimo?
Con l’integrazione al trattamento minimo nel 2018 le pensioni raggiungono un importo pari a 507,42 euro, la cifra deriva dall’applicazione della rivalutazione automatica nella misura dell’1,1% sull’importo minimo in pagamento nel 2017 (che era 501,89 euro).
L’integrazione al trattamento minimo è un beneficio che lo Stato corrisponde al pensionato quando la sua pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo basso, cioè al di sotto di quello che viene considerato il “minimo vitale”. In questo caso l’importo viene aumentato (integrato) fino a raggiungere una cifra fissata dalla legge.
Il trattamento minimo non spetta sulle pensioni supplementari e sulle pensioni calcolate esclusivamente con le regole del sistema contributivo, mentre l’assegno ordinario di invalidità è soggetto a particolari norme in materia.
Per verificare il diritto all’integrazione al trattamento minimo occorre considerare i redditi personali del pensionato e, per le pensioni con decorrenza successiva al 1994, anche quelli del coniuge. Per ottenere il beneficio non si devono superare entrambi i limiti di reddito (personale e cumulato).
L’integrazione al minimo, dunque non viene attribuita quando il reddito personale superi i limiti di legge, anche se il reddito cumulato con quello del coniuge sia inferiore. Lo stesso accade nella situazione opposta, cioè quando, pur essendo il reddito personale inferiore ai limiti di legge, il reddito cumulato con quello del coniuge superi tali limiti. L’integrazione può spettare anche in misura parziale.
Il reddito da considerare è il reddito assoggettabile all’IRPEF, con l’esclusione della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto, delle competenze soggette a tassazione separata e della stessa pensione a calcolo da integrare. Vanno ricompresi anche i redditi acquisiti all’estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all’IRPEF.
Se un pensionato, titolare di una pensione integrata al minimo, supera in un determinato anno il tetto di reddito, mantiene in pagamento l’importo mensile in vigore il 31 dicembre dell’anno precedente (cosiddetta “cristallizzazione).
Il trattamento minimo – Mensile e annuo | |
Dal 1° gennaio 2018 | Pensioni al trattamento minimo |
Importo mensile | 507,42 euro |
Importo annuo | 6.956,46 euro |
Come si calcola l’integrazione nel 2018 | ||
Pensioni con decorrenza successiva al 1994 | ||
Limiti di reddito personale | Limiti di reddito coniugale (2018) | |
Tetto oltre il quale l’integrazione non spetta | Oltre 13.192,92 euro | Oltre 26.385,84 euro |
Soglia entro la quale l’integrazione spetta sempre | Fino a 6.596,46 euro | Fino a 19.789,38 euro |
Margine di reddito entro il quale il diritto all’integrazione deve essere calcolato in misura personale | Oltre 6.596,46 euro e fino a 13.192,92 euro | Oltre a 19.789,38 euro e fino a 26.385,84 euro |
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994 si devono considerare solo i limiti di reddito personale |
Il Direttore – Mariano Amico