Assenza per malattia: quali differenze?
In Italia il sistema di previdenza prevede prestazioni di diverso genere a tutela di particolari eventi che possono verificarsi nella vita professionale di un lavoratore; tra queste la più rilevante, per numeri e frequenza, è la tutela della malattia, ossia del periodo in cui una persona si trova a essere temporaneamente impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa a causa di una patologia. La tutela del lavoratore malato si realizza con il diritto a mantenere il proprio posto di lavoro, entro un periodo massimo detto di “comporto”, e con la continuità della retribuzione attraverso l’indennità di malattia.
Il sistema pubblico di sostegno al reddito pone in capo al lavoratore una serie di obblighi: innanzitutto è tenuto a comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’impossibilità a svolgere l’attività lavorativa e a giustificarla con il certificato di malattia, trasmesso in via telematica dal medico curante. Deve, inoltre, essere reperibile presso la propria residenza o domicilio per eventuali visite mediche di controllo da parte dell’Inps, secondo determinate fasce orarie. Per i dipendenti privati le fasce di reperibilità vanno dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 di tutti i giorni, compresi le domeniche e i giorni festivi; mentre per un lavoratore del settore pubblico gli orari da rispettare sono dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00.
La visita medica di controllo, che può essere disposta sia d’ufficio dall’Inps che su richiesta del datore di lavoro, segue una disciplina in parte differenziata per i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico.
Il lavoratore privato ha la possibilità di assentarsi dalla propria dimora abituale nelle fasce orarie sopra indicate solo per:
- sottoporsi a visite mediche generiche urgenti o di accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi in tali fasce orarie;
- gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.
Sempre nell’ambito del settore privato, sono inoltre esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori la cui assenza sia connessa con:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi e connessi a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.
In aggiunta alle due ipotesi appena indicate, i soli dipendenti pubblici possono essere esonerati in caso di malattie derivanti da causa di servizio, ascritta alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo Decreto.
La valutazione delle condizioni che esonerano il lavoratore dalla reperibilità compete esclusivamente al medico che redige il certificato di malattia, secondo precise linee guida emanate dall’Inps. Anche in presenza di un esonero dalla reperibilità attestato dal medico curante, rimane comunque la possibilità per l’Inps di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi espressa.
Il Direttore – Mariano Amico