I lavoratori all’estero e il modello 730
Come ogni anno, è arrivato il momento di occuparsi della dichiarazione dei redditi, il famoso Modello 730. Ma le persone italiane che attualmente lavorano all’estero dove devono presentare la domanda? In Italia o nello stato in cui lavorano?
La prima cosa da chiarire è che, secondo la normativa italiana, ai fini dell’imposta per le persone fisiche (Irpef), le persone tenute al pagamento della tassa sono le persone fisiche “residenti e non residenti nel territorio dello Stato” (art. 2, comma 1, del Testo Unico delle Imposte dei Redditi). Si ritengono residenti in Italia coloro che, per la maggior parte dell’anno solare:
- sono iscritte come residenza all’anagrafe del proprio Comune;
- hanno in Italia il domicilio, inteso come centro dei propri interessi nel senso più largo, come gli affari e i legami familiari;
- hanno la dimora abituale in Italia,
in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, in presenza anche di una sola di queste tre situazioni, la persona è considerata come residente in Italia. Solo se tutte e tre le situazioni non si verificano, la persona viene considerata come non residente in Italia.
L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 7.8.2008, n. 351/E) ha tenuto a precisare che la persona con legami familiari e interessi patrimoniali e sociali in Italia è da ritenersi obbligato fiscalmente nei confronti dell’Amministrazione Tributaria Italiana, indipendentemente dalla presenza fisica in Italia e dal fatto che svolga un lavoro prevalentemente all’estero, e in alcuni casi anche in presenza di iscrizione all’AIRE (ordinanza Corte di Cassazione 1.10.2018, n. 23690). Detto ciò l’art. 3 del TUIR dispone che l’Irpef è dovuta da tutte le persone residenti in Italia a prescindere dal luogo di produzione del reddito, mentre per le persone non residenti l’imposta è dovuta solo per i redditi prodotti in Italia. Questa disposizione deve essere considerata tenendo conto delle Convenzioni contro le doppie impostazioni che l’Italia ha stipulato con i singoli Stati esteri per evitare di pagare due volte le imposte sugli stessi redditi. Bisogna tenere presente che le Convenzioni non sono tutte uguali e si differenziano soprattutto per la natura dei redditi, che possono avere tassazioni diverse.
Per questo motivo possiamo affermare in termini generali che chi produce reddito all’estero ed è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, dall’imposta Irpef totale, determinata dal cumulo dei redditi italiani ed esteri, deve detrarre le imposta già pagate all’estero.
Gli operatori del CAF ACLI della provincia di Alessandria (ad Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona e Valenza) sono a disposizione per darti tutte le informazioni necessarie e per presentare il tuo modello 730.
Il Direttore – Mariano Amico