Le persone con disabilità a cui è stato riconosciuto l’accertamento dell’handicap (meglio noto come Legge 104) articolo 3 comma 3 hanno diritto a ottenere determinate agevolazioni sull’auto, come un apposito sconto dal rivenditore, l’IVA al 4% invece che al 22% e la detrazione Irpef del 19% del prezzo di acquisto dell’auto fino a una spesa massima di 18.075,99 euro (si possono acquistare auto più costose, ma sull’eventuale eccesso di prezzo non si applica la detrazione). Qualora sul certificato della Legge 104 sia indicato nella sezione “Ricorrono le previsioni di cui:” l’articolo 381 del DPR 495/1992 si ha anche diritto all’esenzione del bollo auto, basterà presentare richiesta alla Regione Piemonte.
Le agevolazioni spettano una sola volta ogni 4 anni, quindi se prima della scadenza si vuole acquistare una seconda auto, le agevolazioni non spettano, a meno che però quest’ultima venga rottamata e radiata. Dopo i 4 anni si potrà acquistare una nuova auto con le agevolazioni.
Le agevolazioni spettano solo a condizione che il veicolo sia usato, unitamente o in via prevalente, a beneficio della persona con disabilità. Non è necessario che l’auto sia intestata alla persona disabile, può essere acquistata e quindi intestata a un’altra persona, e non è necessario che l’auto sia guidata dalla persona disabile, può essere condotta da un’altra persona. Riassumendo, a poter utilizzare le agevolazioni non è solo la persona con disabilità ma anche un familiare che si prende cura di lui e lo assiste. Affinché il familiare del disabile possa acquistare un’auto con i benefici fiscali è necessario che quest’ultimo sia fiscalmente a carico del primo. Non si può quindi acquistare un’auto al posto della persona disabile che non è a proprio carico o che è a carico di un’altra persona. Per essere fiscalmente a carico di un’altra persona è necessario che la persona “a carico” abbia un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Non è necessario che la persona con disabilità sia anche convivente per essere fiscalmente a carico del proprio familiare se quest’ultimo (chi cioè sostiene la spesa) è il coniuge o il genitore. Invece è necessaria la convivenza se colui che sostiene la spesa è: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i nipoti; i genitori (compresi quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne.
Se più persone con disabilità sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuna delle persone a suo carico.
Il Direttore – Mariano Amico