Tutti noi sappiamo che i dispositivi medici possono essere detratti ai fini della dichiarazione dei redditi, però sorgono sempre dubbi su quali e cosa possiamo considerare dispositivi medici. Ad esempio gli occhiali da vista, montatura compresa, o l’apparecchio per aerosol o il materasso ortopedico sono in effetti detraibili? La risposta è sì, lo sono, ma la difficoltà è che non esiste un elenco davvero esaustivo dei dispositivi medici passibili di detrazione (Circolare n. 20/E del 2011 con in allegato l’elenco “non esaustivo” fornito dal Ministero della Salute)
Il DL 507/92 afferma che il dispositivo medico è: “un qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, sostanza od altro articolo usato da solo o in combinazione, compresi gli accessori e i software che intervengono nel buon funzionamento dello stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo ai fini di diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie o lesioni ovvero ai fini di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo fisiologico, ovvero ai fini del controllo del concepimento il quale non eserciti l’azione principale, cui è destinato, con mezzi farmacologici, chimici o immunologici né mediante processo metabolico, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi”. L’elenco dei dispositivi cui si faceva riferimento è il seguente:
- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi;
- Montatura per lenti correttive dei difetti visivi;
- Occhiali premontati per presbiopia;
- Apparecchi acustici;
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
- Siringhe;
- Termometri;
- Apparecchi per aerosol;
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa;
- Penne pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia;
- Pannoloni per incontinenza;
- Prodotti ortopedici (ad esempio tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale etc.);
- Ausili per le persone con disabilità (ad esempio cateteri, sacche per urine, padelle etc.);
- Lenti a contatto;
- Soluzioni per lenti a contatto;
- Prodotti per dentiere (ad esempio creme adesive, compresse disinfettanti etc.);
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito;
- Test di gravidanza;
- Test di ovulazione;
- Test menopausa;
- Strisce/strumenti per la determinazione del glucosio;
- Strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL;
- Strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi;
- Test auto-diagnostici per le intolleranze alimentari;
- Test autodiagnosi prostata PSA;
- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo protrombina (INR);
- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci;
- Test autodiagnosi per la celiachia.
Quale è la documentazione necessaria per la detrazione?Non serve la prescrizione medica, si parte sempre dallo scontrino o dalla fattura certificante l’acquisto in cui risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e la persona che sostiene l’acquisto (riportando il Codice Fiscale). Mentre per l’acquisto delle parrucche è prevista un’eccezione: è necessaria la certificazione medica per dimostrare che l’acquisto è volto “a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenta il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana”.
Il secondo aspetto determinante è la famosa marcatura CEpoiché “la natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica)”, quest’ultimo riferito, ad esempio, alle protesi dentarie o ai banalissimi occhiali da vista. Quindi, in pratica, se il documento di spesa riporta il codice AD o PI, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee. Se viceversa il documento di spesa non riporta il codice AD o PI:
- per i dispositivi compresi nell’elenco sopra riportato è sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE;
- per i dispositivi non compresi nell’elenco occorre invece che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee, ma in questo si è di fatto agevolati direttamente dal venditore, che oltre a riportare sullo scontrino/fattura la dicitura “prodotto con marcatura CE”, vi indicherà, se necessario, anche il riferimento alla direttiva comunitaria.
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Il Direttore – Mariano Amico