Chi ha diritto all’indennità di frequenza?
Per favorire l’inserimento scolastico e sociale dei giovani minori di 18 anni con disabilità è possibile richiedere l’Indennità di frequenza che è una prestazione economica assistenziale. Si chiama Indennità di frequenza perché viene riconosciuta solo a chi può dimostrare di frequentare la scuola, pubblica o privata, centri ambulatoriali o centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione, centri di formazione professionale.
Possono beneficiare di questo diritto i minori italiani residenti in Italia e i minori comunitari ed extracomunitari, purchè residenti sul nostro territorio. Il minore ha diritto a questo sostegno economico solo se ha una disabilità tale da comportare difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, in base ai requisiti previsti dalla Legge. Si ricorda che in caso di minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, il requisito della frequenza si intende rispettato se la presenza è pari ad almeno ¾ dell’orario scolastico stabilito per Legge. Nel caso di asili nido o scuole di infanzia, va presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza per le strutture pubbliche, o un certificato di frequenza per le scuole private.
La prestazione è concessa sino a un massimo di 12 mensilità all’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza, fino al mese successivo a quello di cessazione.
Per l’anno 2019 l’importo è di 285,66 euro e i beneficiari devono rispettare il limite reddituale dei 4.906,72 euro annui. Nella valutazione della condizione economica del richiedente, sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef; mentre i beneficiari nati in un Paese estero devono presentare la documentazione attestante la presenza o meno di redditi esteri.
Questo tipo di indennità è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero. Inoltre non può essere concessa: ai minori che già usufruiscono dell’indennità di accompagnamento; a chi beneficia dell’indennità per i ciechi civili o di quella di comunicazione a favore dei sordi.
La prestazione spetta sino ai 18 anni, al compimento della maggiore età, e qualora sussistano le condizioni di bisogno, l’interessato può fare domanda per l’assegno di invalidità o la pensione, a seconda del grado di invalidità riconosciuto.
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Il Direttore – Mariano Amico